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Estratto: “il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre -in aderenza al dato normativo testuale- dalla data di esecuzione dei versamenti (in acconto), qualora essi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, la facoltà di richiederne il rimborso sin da tale momento; diversamente, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare complessivo del tributo che risulti dovuto al momento del saldo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2533 del 01/02/2018; Sez. 5, Sentenza n. 5653 del 12/03/2014)”.