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Estratto: “la tassazione cui è stato sottoposto l'atto traslativo è coerente con la natura sostanziale dell'atto medesimo. In termini generali, ai fini dell'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, occorre valutare se sin dall'istituzione del "trust" si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal "trustee" al beneficiario: in mancanza di tale condizione, l'atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro”.