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Massima: “Il delitto previsto dall'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è un reato di pericolo che si basa su un giudizio "ex ante" che valuta la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria. Tale giudizio si svolge attraverso una comparazione, anche sommaria, tra il valore del denaro o dei beni occultati e la pretesa dell'erario per stabilire la consistenza patrimoniale del debitore rispetto alla pretesa fiscale. Nel caso di specie il giudice di merito ha evidenziato che non è stata effettuata una compiuta valutazione della capienza del patrimonio residuo della società rispetto al soddisfacimento delle pretese tributarie, nè della diretta incidenza delle operazioni finanziarie al fine della creazione di una situazione di pericolo concreto”.