Estratto: “affermato da questa Corte che la procura generale ad litem di cui all'art. 83, comma 2, cod. proc. civ., se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida e imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava, ancorché la società, come nella specie, sia posta in liquidazione e il legale rappresentante, che aveva precedentemente rilasciato la procura, sia sostituito dal liquidatore”.