Massima: “L’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che lo giustificano, essi devono avere un grado di determinatezza tale da permettere al contribuente un effettivo esercizio del diritto di difesa. L’avviso di accertamento avente ad oggetto l’imposta comunale sulla pubblicità deve esser dichiarato nullo quando mancano gli elementi identificativi della pretesa tributaria, i.e. quando le indicazioni contenute nell’atto non sono idonee a individuare in modo inequivoco l’insegna oggetto della pretesa”.
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2,
Sentenza n. 78/2015 del 2 marzo 2015