I GIUDICI DI SECONDA ISTANZA HANNO ESPRESSAMENTE DELINEATO IL PERCORSO LOGICO POSTO A FONDAMENTO DELLA SENTENZA. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DOVRÀ PAGARE LE SPESE DEL GIUDIZIO.
DISCONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA: LIMITI. UN CASO IN CUI I GIUDICI HANNO DATO RAGIONE AL CONTRIBUENTE.
LA SENTENZA IMPUGNATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE É STATA ADEGUATAMENTE MOTIVATA. RESPINTO IL RICORSO.
DECADENZA DEL POTERE DI ACCERTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE DA PARTE DEI GIUDICI. RIGETTATO IL RICORSO DEL FISCO.
I GIUDICI HANNO RITENUTO IN MODO ERRONEO AVVENUTA LA NOTIFICA PER MANI DI UN CONVIVENTE DELLA CARTELLA ESATTORIALE, MA IL CONTRIBUENTE AVEVA CAMBIATO RESIDENZA.
È NULLA LA SENTENZA CHE NON CONSENTE NEPPURE L'INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE. ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE.
SCOSTAMENTI DEGLI STUDI DI SETTORE: I GIUDICI NON HANNO TENUTO CONTO DELLA “ZONA PARTICOLARMENTE DEGRADATA” DOVE IL CONTRIBUENTE HA L'ATTIVITÀ. ACCOLTO IL RICORSO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SOTTO PLURIMI ASPETTI.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE AVREBBE DOVUTO IMPUGNARE IN MANIERA AUTONOMA E DISTINTA LE TRE RATIONES DECIDENDI. L'UFFICIO CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE.
DOPPIA IMPOSIZIONE A PENSIONATO TRASFERITOSI IN SVIZZERA. CASSATA LA SENTENZA IMPUGNATA DAL CONTRIBUENTE
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