ERRONEA TRASCRIZIONE DI DATI NELLA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE. SI TRATTA DI ERRORE MATERIALE. RIGETTATO IL RICORSO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
IL SINDACATO DELLA CASSAZIONE RISPETTO ALLA SENTENZA IMPUGNATA. IL LIMITE NELLA VALUTAZIONE DI LEGITTIMITÀ DEI PROFILI LOGICO-GIURIDICI.
NOTIFICAZIONE A MEZZO DI SERVIZIO POSTALE. UN CASO DI IRREPERIBILITÀ RELATIVA. I GIUDICI DI SECONDO GRADO HANNO ERRATO NEL RITENERE PERFEZIONATA LA NOTIFICA DELL'INVITO CON LA COMPIUTA GIACENZA.
MOTIVAZIONE CARENTE. ACCOLTI IL SECONDO E IL QUARTO MOTIVO PROPOSTI DALLE RICORRENTI.
L'IDONEITÀ DELLA PERIZIA DI PARTE SPROVVISTA DI VALORE PROBATORIO A FONDARE LA DECISIONE DEL GIUDICE. LA CASSAZIONE DÀ RAGIONE ALLA CONTRIBUENTE.
PROPORRE UN “NON MOTIVO” ALLA CORTE DI CASSAZIONE. RIGETTATO IL RICORSO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
MOTIVAZIONE “PERPLESSA” E VIOLAZIONE DEL MINIMO COSTITUZIONALE( articolo 111, comma 6): QUANDO LA SENTENZA RIPORTA REITERATAMENTE FORMULE DUBITATIVE. CASSATA LA SENTENZA IMPUGNATA.
SUL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE. UN CASO.
UN CASO DI NULLITÀ DELLA CARTELLA ESATTORIALE: L'INCOMPLETEZZA DELL'ATTO.
IL RICORSO PROPOSTO DAL FISCO É INAMMISSIBILE PER MANCANZA DI AUTOSUFFICIENZA DELLA CENSURA. UN CASO