Estratto: “secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass 08/03/2007, n.5351, id.n. 29191 del 06/12/2017; id n.20718 del 13/08/2018), non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo e, nella specie, non appare revocabile in dubbio che la C.T.R. decidendo, direttamente nel merito, la controversia, abbia rigettato, implicitamente e correttamente per quanto si dirà in fra, la preliminare eccezione di giudicato esterno”.
Estratto: “le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente "da perdita di chance”.
Di seguito riportiamo le argomentazioni da noi sviluppate per ottenere la conferma in appello dell’annullamento dell’avviso di liquidazione già ottenuto a seguito del ricorso da noi proposto in primo grado, argomentazioni da ultimo accolte dalla CTR della Lombardia. Il relativo annullamento è ad oggi definitivo, avendo acquistato efficacia di giudicato la sentenza di secondo grado favorevole alle ragioni della nostra assistita.
Estratto: “la CTR ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell'appellata, dopo avere rimarcato che persino l'Ufficio aveva ammesso che, ai sensi dell'art. 38, del d.P.R. n. 602/1973, la società era legittimata a chiedere il rimborso della somma erroneamente versata come sostituto d'imposta; a giudizio di questa Corte tale profilo della sentenza d'appello è conforme al fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito")”.
Di seguito riportiamo le argomentazioni sviluppate, con successo, al fine di ottenere l'annullamento di un avviso di accertamento catastale, ottenuto in esito al ricorso ed al processo tributario che ne è seguito.
Estratto: “la pronuncia del giudice del gravarne ha definito la questione facendo riferimento alla circostanza, ritenuta fondamentale, che nessuna prova era stato posta alla sua attenzione al fine di ritenere la natura simulatoria del mandato a vendere; la stessa, quindi, ha tenuto conto dell'esistenza delle procure a vendere e, sulla base delle stesse, ha ritenuto che, implicitamente, non potesse trovare accoglimento la tesi difensiva della ricorrente, implicante una diversa qualificazione giuridica all'operazione posta in essere; non è dato ravvisarsi, quindi, una illogicità o contraddittorietà della motivazione, né può ritenersi che la pronuncia sia priva di motivazione”.
Estratto: “La CTR non ha fatto corretta applicazione della norma in questione laddove, pur avendo accertato che il contratto prevedeva il trasferimento al cessionario non solo della clientela, con i connessi obblighi di fare, non fare o permettere, ma anche il complesso di beni idonei allo svolgimento dell'attività (quali organizzazione, conoscenze, procedure, contratti, personale e comunque il know-how della struttura ceduta) ha ritenuto tassabile l'intero importo ricevuto dalla cedente in corrispettivo, anziché unicamente quello imputabile al trasferimento della clientela”.
Estratto: “fermo restando che è incontestata la loro mancata allegazione all'avviso di rettifica, non è revocabile in dubbio che nella descrizione sintetica degli atti utilizzati in termini parametrici non fossero riprodotte le caratteristiche essenziali dei relativi beni, non potendo a tal fine reputarsi sufficiente la mera indicazione dell'ubicazione, della destinazione e della estensione (…). Né, limitatamente all'atto di compravendita comparativo preso in considerazione, sarebbe stato possibile sostenerne la conoscibilità, trattandosi di atto pubblico, atteso che dello stesso non venivano riportati i numeri di repertorio e di raccolta né, addirittura, la data precisa (risultando indicati i soli mese ed anno) ed il nominativo del notaio rogante”.
Estratto: “l'ufficio (pag. 9-14 dell'accertamento) conclude nel senso che l'intera operazione, tra cui il finanziamento, è fittizia e recupera quindi a tassazione il costo come sopravvenienza attiva. Se questo è il fatto contestato nel presente giudizio, su questo la CTR si sofferma ampiamente a pagina 5 e pagina 6 della sentenza, dove fa riferimento anche alla asserita fittizietà del finanziamento. Poiché il motivo è stato dedotto e rubricato ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., il vizio non appare ricorrere sia che lo si intenda come omessa pronuncia, che come mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Estratto: “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, sicché la sua responsabilità è esclusa in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”.
Nel presente articolo operiamo una breve cornice introduttiva sui concetti di concorrenza fiscale dannosa e sui paradisi fiscali, esaminando in ordine cronologico i vari provvedimenti intervenuti nel tempo a livello internazionale. Saranno anche esaminati i diversi tipi di paradiso fiscale.
Estratto: “la percentuale di ricarico applicata dagli operanti (400%) non era sorretta da alcuna indicazione sulle modalità di calcolo e sulle ragioni della sua determinazione; né il riferimento ad una "media di settore" poteva dirsi dato rilevante, in mancanza di ulteriori elementi, per presumere l'esistenza di attività non dichiarate, non costituendo essa un fatto noto da cui estrapolare la prova presuntiva. Ciò posto, il motivo è fondato. Dal compendio giustificativo sviluppato a supporto della decisione, invero, emerge, da un lato, che i giudici di merito hanno indicato gli elementi da cui hanno tratto il proprio convincimento senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica e, dall'altro, che è lacunosa e carente la valutazione del complesso di elementi dedotti dai contribuenti e delle inferenze logiche che dagli stessi potevano essere desunte, tali da poter astrattamente condurre ad una diversa decisione”.
Estratto: “il principio della inesistenza giuridica della sentenza mancante della sottoscrizione del giudice, sancito dal secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., è estensibile a tutti gli atti processuali, e, quindi, anche al ricorso per cassazione, che sia privo non solo della indicazione della procura della parte ma anche della sottoscrizione dell'avvocato”.
Estratto: “contesta i presupposti dell'accertamento induttivo, poiché non sarebbe arrivata la richiesta di rendere chiarimenti ed esibire documenti, la cui mancata ottemperanza ha fatto scaturire l'accertamento de quo. Il motivo è fondato ed assorbente, perché dagli atti emerge non esservi proprio certezza (né motivazione) sulla consegna della richiesta di esibizione e/o invito al contraddittorio”.