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Accertamenti fiscali agli Ingegneri: 3 esempi in cui l’ingegnere ha vinto contro l’Agenzia delle Entrate.

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Accertamenti fiscali agli Ingegneri: 3 esempi in cui l’ingegnere ha vinto contro l’Agenzia delle Entrate.

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Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

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“Considerata” a volte categoria privilegiata che non risente della crisi, quella degli ingegneri è una professione costantemente monitorata dal Fisco.

L’agenda degli ingegneri è considerata sempre piena, specie quando ad un contratto a tempo pieno all’interno di un’azienda o di un ente si aggiungono gli incarichi ricevuti dai privati.

Accade infatti che un ingegnere assunto a tempo pieno all’interno di un’azienda, un ente pubblico o, per esempio, all’Università, impieghi il restante tempo per svolgere incarichi per conto di terzi e quindi svolga anche attività di lavoro autonomo accanto a quella di lavoratore dipendente.

Specie quando si esercita la professione in proprio, aprendo regolare partita Iva, cominciano a nascere dubbi su quelli che sono i reali introiti del professionista.

Pratiche edilizie, consulenze, progetti ed opere sono le principali attività svolte da un ingegnere che sia un ingegnere civile, meccanico, elettronico o informatico.

Che sia dipendente o libero professionista il ruolo degli ingegneri riveste una grande rilevanza sociale anche a causa della complessità degli incarichi che essi assumono: dalla progettazione e realizzazione di case, strade e viadotti, ai controlli antincendio, allo sviluppo dei nuovi modelli di risparmio energetico e nel settore delle telecomunicazioni, allo sviluppo della tutela del territorio e dell’ambiente.

Il grande impatto che le attività ingegneristiche hanno sulla società fa sì che le azioni del professionista abbiano grandi ripercussioni non sulle singole persone ma sull’intera collettività.

Ecco allora che la responsabilità dell’ingegnere, fatta di certificazioni, controlli e collaudi, è vissuta con grande senso di responsabilità da parte del professionista, per il grande impatto sociale che riveste.

Ciò fa sì che un ingegnere difficilmente possa e riesca a nascondersi all’occhio inquisitore del Fisco. Evadere il Fisco significa per un ingegnere mettere a repentaglio la sua professionalità così come esporsi a conseguenze molto gravi dal punto di vista legale, civilistico, penalistico ma anche sotto il profilo tributario.

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Verifica fiscale nei confronti degli ingegneri: ecco a cosa mirano i controlli

Ciò nonostante, capita a volte di sentir parlare di ingegneri accusati di aver svolto attività professionali non giustificate da alcun documento contabile/fiscale e quindi ritenuti colpevoli di evadere le imposte.

Altra accusa riguarda l’aver messo in piedi una vera e propria organizzazione di lavoro omettendo di corrispondere le importa sull’IRAP, anche se a volte tutto ruota intorno all’ingegnere e senza il suo lavoro personale non vi sarebbe alcun tipo di organizzazione in grado di andare avanti autonomamente.

Il fenomeno è particolarmente evidente in tutti qui casi in cui, all’entrata di denaro, si constata la mancata esibizione di parcelle o fatture. Al lavoro svolto sembrerebbe non corrispondere la corretta contabilizzazione dello stesso.

Gli accertamenti possono anche partire dalla verifica del reale tenore di vita dell’ingegnere (che potrebbe essere considerato non confermato dalle sue dichiarazioni dei redditi).

In primis vengono esaminati i file conservati nel computer del professionista da cui si comincia a ricostruire o a presumere di ricostruire la sua attività. Da ciò si desume la loro correlazione con le parcelle o le fatture emesse.

È plausibile, inoltre, che si ricerchino prove e riscontri dai clienti a quali si chiedono informazioni su eventuali ingaggi con l’ingegnere per lo svolgimento di alcune attività.

Incrociando i diversi dati acquisiti e le informazioni assunte gli accertatoti arriverebbero, infine, a ricostruire il reale reddito dell’ingegnere e quindi a determinare l’ammontare delle tasse non pagate.

Indagini che dovrbbero essere espletate con il necessario contraddittorio “endoprocedimentale” (ed esaminando la giurisprudenza, non sempre lo sono), ovvero senza consentire al professionista di difendersi nel corso dell’accertamento in modo da chiarire quegli aspetti dubbiosi della sua condotta.

Accusato di danno erariale l’ingegnere è così costretto a difendersi, cercando di dimostrare e giustificare le sue maggiori entrate, ritenute frutto di un’attività evasiva. Così facendo l’ingegnere può sperare di ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento che gli è stato ingiustamente notificato.

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Ecco, quindi, i casi in cui l’Amministrazione Finanziaria ha espletato indagini che hanno finito per dare ragione al professionista ingiustamente accusato.

Corte di Cassazione, Sezione Civile, sentenza n. 16970 del 25 giugno 2019

In questo caso la Cassazione ha accolto il ricorso di un professore universitario che svolgeva contemporaneamente l’attività di libero professionista il quale si è visto notificare un avviso di accertamento relativo a maggiori IVA, IRAP ed IRPEF dovute.

In particolare, l’accertamento si fondava su un presunto scostamento tra i compensi dichiarati dal professionista rispetto a quelli indicati dagli studi di settore così comportando le maggiori imposte dovute.

Ciò nonostante la Cassazione ha dato ragione all’ingegnere il quale ha contestato da un lato la natura sperimentale dello studio di settore “SK18U” su cui si fondava l’accertamento e dall’altro il suo impegno parziale nell’attività libero professionale.

Corte di Cassazione, Sez. Civile, ordinanza n. 2192 del 30 gennaio 2018

Anche questo caso ha avvio da un avviso di accertamento notificato ad un ingegnere per le maggiori imposte dovute derivanti dall’esercizio della sua attività di lavoratore autonomo.

La Cassazione ha accolto le sue censure circa il requisito dell’autonoma organizzazione indispensabile per l’applicazione dell’IRAP. Difatti, il professionista ha dimostrato che la sua attività di ingegnere era marginale rispetto alla sua attività prevalente ovvero quella di amministratore di una società, svolta peraltro senza l’ausilio di alcun collaboratore.

Difettava, perciò, il requisito dell’autonoma organizzazione in quanto non risultavano impiegati beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività né dipendenti che svolgessero mansioni esecutive e continuative.

Corte di Cassazione, Sez. Civile, ordinanza n. 6945 del 25 marzo 2014

Anche in questa pronuncia gli ermellini hanno confermato le difese del contribuente relativamente alla mancanza dei presupposti impositivi per il pagamento dell’IRAP.

Dopo che la commissione tributaria provinciale e quella regionale in grado di appello avevano confermato le ragioni dell’ingegnere a cui era stato notificato un avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione, che però ha respinto le sue tesi.

Nei due gradi di merito è emerso, infatti, che il contribuente in realtà non ricorreva ad un’organizzazione strutturata bensì disponeva di mezzi limitati. Inoltre, egli, in qualità di progettista non aveva alcuna responsabilità circa l’organizzazione dei lavori. Infine, l’unico dipendente che aveva avuto era assunto a tempo part time e percepiva un compenso irrisorio.

Il Collegio ha pertanto accolto le tesi difensive dell’ingegnere in quanto l’esiguità delle spese che quest’ultimo ha destinato per compensare il suo collaboratore non possono essere considerate sufficienti a far parlare di autonoma organizzazione e quindi a legittimare la soggezione all’IRAP.

 

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