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La richiesta di rimborso dell’IRAP indebita avanzata dall’ASL e relativa alle spese del personale disabile rispettava i termini di decadenza. L’Agenzia negava il rimborso ma i giudici le danno torto ed accolgono il ricorso della contribuente.

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Estratto: “il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre -in aderenza al dato normativo testuale- dalla data di esecuzione dei versamenti (in acconto), qualora essi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, la facoltà di richiederne il rimborso sin da tale momento; diversamente, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare complessivo del tributo che risulti dovuto al momento del saldo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2533 del 01/02/2018; Sez. 5, Sentenza n. 5653 del 12/03/2014)”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 26384 del 17 ottobre 2019

RITENUTO IN FATTO

Con istanza del 25.3.2010 l'ASL di B richiedeva il rimborso della somma di euro 289.869 a titolo di Irap versata in eccesso nell'anno di imposta 2006, in quanto erroneamente aveva inserito nella base imponibile anche le spese per il personale disabile che invece dovevano essere escluse a norma del'art.11 lett.a) punto 5 del d.lgs. n.446 del 1997.

A seguito del silenzio-rifiuto della Agenzia delle Entrate la ASL proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Benevento che lo accoglieva con sentenza n. 57 del 2012.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n.589 del 21.1.2015.

Il giudice di appello rilevava la tardività della istanza di rimborso in quanto presentata oltre il termine di decadenza previsto dall'art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, atteso che i versamenti avevano avuto inizio il 15.2.2006 e che la contribuente non aveva fornito alcuna prova di versamenti effettuati dopo la data del 25.3.2006.

Contro la sentenza di appello l'ASL di B ricorre per cassazione con unico motivo deducendo: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ.: il mancato esame di documentazione agli atti che attesta in modo inequivocabile la sussistenza di versamenti effettuati dopo il 25 marzo 2006 nonché il relativo importo», con particolare riguardo alla documentazione depositata in allegato al ricorso di primo grado relativa ai versamenti effettuati dal 13 aprile 2006.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

In riferimento ai versamenti effettuati a titolo di acconto o saldo questa Corte ha precisato che il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre -in aderenza al dato normativo testuale- dalla data di esecuzione dei versamenti (in acconto), qualora essi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, la facoltà di richiederne il rimborso sin da tale momento; diversamente, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare complessivo del tributo che risulti dovuto al momento del saldo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2533 del 01/02/2018; Sez. 5, Sentenza n. 5653 del 12/03/2014).

Ciò premesso, nella sentenza impugnata il giudice di merito afferma l'inesistenza di versamenti successivi alla data "limite" del 25.3.2006 senza Dete.,r-f,conto di avere esaminato il documento allegato al ricorso di primo grado ( depositato quale allegato 4 al ricorso per cassazione ) in cui sono riportati gli estremi di plurimi versamenti effettuati dalla contribuente sino al mese di dicembre dell'anno 2006), così incorrendo nel vizio di omesso esame del "fatto storico" relativo alla esistenza di versamenti rientranti nel periodo temporale utile per rimborso ai sensi dell'art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso il 31.5.2019.

 

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