Scrivici per investire in una consulenza compilando il modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Confermato il diritto della società al rimborso delle accise. Rigettato il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Dogane. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
Vota l'articolo!
(0 voti)

Estratto: “la ricorrente intende sottoporre a revisione critica la valutazione puramente in fatto operata dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che l'istante avesse pienamente dimostrato il diritto ad ottenere il rimborso delle accise versate. E siffatta prova, secondo la commissione tributaria - con un apprezzamento in fatto, che non può essere sindacato in questa sede -, si poteva ricavare una volta che fossero state positivamente valutate le giustificazioni fornite dalla contribuente in ordine alle divergenze”.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 26000 del 15 ottobre 2019

FATTI DI CAUSA

A. s.r.l. impugnò il provvedimento di diniego espresso dall'Agenzia delle Dogane, sull'istanza di rimborso dell'accisa versata nel periodo compreso tra il secondo semestre del 2001 al primo semestre del 2006. Il ricorso venne respinto in primo grado; A. s.r.l. propose quindi appello che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 9 aprile 2013, accolse integralmente. Avverso la detta sentenza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - già Agenzia delle Dogane - ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso A. s.r. l. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo deduce la ricorrente violazione dell'art. 2696 (rectius 2697) c.c., poiché la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che non incombesse sulla contribuente dimostrare il diritto al rimborso delle accise versate.

1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto censurando la violazione del principio dell'onere della prova - che pacificamente nelle istanze di rimborso incombe esclusivamente sul contribuente (tra le tante, Cass. 08/10/2014, n. 21197) -, in realtà la ricorrente intende sottoporre a revisione critica la valutazione puramente in fatto operata dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che l'istante avesse pienamente dimostrato il diritto ad ottenere il rimborso delle accise versate. E siffatta prova, secondo la commissione tributaria - con un apprezzamento in fatto, che non può essere sindacato in questa sede -, si poteva ricavare una volta che fossero state positivamente valutate le giustificazioni fornite dalla contribuente in ordine alle divergenze riscontrate tra le cifre esposte nell'istanza di rimborso presentata dalla medesima nel 2006, rispetto a quelle contenute nella successiva istanza del 2008, restando conseguentemente esclusa qualsivoglia incertezza su quali fossero gli esatti importi del tributo meritevoli di rimborso.

2. Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite. Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

Respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15% ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 16 maggio 2019.

 

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 1621 volte