Scrivici per investire in una consulenza compilando il modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

3 COSE DA SAPERE SUL SEQUESTRO DELLO STIPENDIO DELL'IMPUTATO IN CASO DI REATI TRIBUTARI

Scritto da
Vota l'articolo!
(0 voti)

In questo articolo vedremo insieme come funziona il sequestro penale dello stipendio dell'imputato di un reato tributario e cosa è bene sapere.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

L'art. 545 del codice di procedura civile prevede che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, TFR ed altre indennità previste relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute per licenziamento e pensione, nel caso di accredito sul conto intestato al debitore, sono suscettibili di essere pignorate solo per l'importo che eccede il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Se invece l'accredito è stato eseguito alla data del pignoramento o successivamente, le somme possono essere pignorate nei limiti previsti da altre norme (fino alla metà a seconda dei casi).

Se vuoi sapere come funziona il sequestro di somme riconducibili allo stipendio dell'imputato, dai un'occhiata a queste 3 cose (fra altre) da sapere in caso di sequestro connesso alla presunta commissione di reati fiscali:

1) I limiti al sequestro penale

Sul tema del sequestro penale si è pronunciata di recente la sentenza n. 14606 del 2019 della Corte di Cassazione che, intervenendo in un caso in cui l'imputato, condannato per omesso versamento dell'Iva (art. 10.-ter del d.lgs. 74/20000), si è visto sequestrare il conto corrente in cui confluiva lo stipendio, ha posto dei limiti.

La Cassazione, infatti, ha rilevato come nonostante la norma del Codice di procedura civile faccia riferimento solo al pignoramento, essa deve ritenersi espressione di un principio di carattere generale per cui deve farsene applicazione anche con riguardo al sequestro penale e quindi anche a quello preventivo.

La sentenza enuncia il principio di diritto secondo cui il sequestro preventivo non può essere eseguito su somme corrispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul conto del destinatario della misura, se tali somme sono riconducibili a emolumenti corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro o d'impiego.

Se invece, sul conto confluiscono redditi di diversa natura (ad esempio: donazioni, proventi derivanti da attività imprenditoriale e altri) il pignoramento e il sequestro preventivo possono estendersi all'intero ammontare della giacenza conservata in banca e / o alle poste.

Quindi bisogna distinguere:

(Secondo quanto ha chiarito la Cassazione)

- se il denaro presente sul conto bancario è prodotto da stipendi di lavoro, il limite al sequestro preventivo corrisponde al triplo della pensione sociale.

- per quanto riguarda i successivi accrediti per le mensilità erogate dopo la notifica del sequestro, il pignoramento può avvenire solo fino a massimo un quinto dello stipendio.

- se concorrono altre ragioni di credito (ad esempio il pignoramento di un fornitore per una fattura non pagata) la mensilità dello stipendio potrà essere bloccata fino alla metà.

Nel caso in esame, il Tribunale aveva inizialmente respinto il ricorso in appello avanzato dall'imputato contro l'ordinanza con cui il GIP aveva rigettato l'istanza di restituzione delle somme presenti sul conto corrente bancario dell'imputato e sottoposte a sequestro preventivo.

Per la difesa dell'imputato però, se il sequestro ha ad oggetto lo stipendio dell'imputato, devono applicazione i limiti di cui all'art. 545 c.p.c.

La Cassazione ha, quindi, accolto la tesi della difesa dell'imputato, annullando l'ordinanza impugnata.

Inoltre, i giudici hanno affermato che:

- il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca di denaro rappresentante il prezzo o il profitto di reati è consentito nei limiti di 1/5 di detto importo, al netto delle ritenute per quanto riguarda le retribuzioni corrisposte dallo Stato e dagli altri enti pubblici;

-la retribuzione nella misura di 4/5 e gli assegni di carattere alimentare per l'intero rappresentano diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 dell Costituzione;

Tale disciplina si applica anche ai dipendenti del settore privato in virtù delle leggi n. 311/2004 e n. 80/2005.

2) Il sequestro preventivo quale misura cautelare reale

Tieni presente che, ai sensi dell'art. 321 c.p.p. la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere disposta dal giudice con decreto motivato su istanza del Pubblico Ministero “Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”.

3) I crediti impignorabili

Non tutti i crediti del debitore sono pignorabili.

L'art. 545 c.p.c. dispone che: ” le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato (…)”.

Sono impignorabili:

- I crediti alimentari (con delle eccezioni, ad esempio per le cause di alimenti);

- I crediti aventi come oggetto sussidi di assistenza e sostentamento nell'ambito di misure di contrasto alla povertà, o quelli dovuti per maternità, o malattie, infortuni da casse di assicurazione o enti di assistenza.

***

Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di sequestro penale dello stipendio nei confronti dell'imputato accusato di reati tributari. Tuttavia, ci sono molte più cose da sapere e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’esame di copiosa giurisprudenza, non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

***

Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un giurista che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti.

 

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 5082 volte
DLP