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Un esempio di sentenza che ha dichiarato invalido il pignoramento presso terzi dell’Agente della Riscossione (oggi sarebbe Agenzia delle Entrate – Riscossione) in quanto pdf senza firma digitale. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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In questo articolo accenneremo al pignoramento presso terzi, di cui abbiamo già parlato in precedenza, e forniremo degli elementi chiarificatori in merito alla validità o meno della notifica a mezzo pec del pignoramento presso terzi contenuto in file pdf non firmato; ricordando sin da subito che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è facilitata rispetto agli altri creditori nel procedere a tale forma di pignoramento (ad esempio nel procedere al pignoramento del conto corrente o dello stipendio).

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Che cos'è il pignoramento dell’Agenzia delle Entrate?

Con il pignoramento l’Agenzia delle Entrate tenta di aggredire direttamente i beni del contribuente / debitore, al fine di recuperare il credito vantato.

Il pignoramento è l'atto con il quale ha inizio la fase esecutiva e consiste, in linea di prima approssimazione, in una ingiunzione che viene fatta al debitore di astenersi da qualsiasi comportamento che potrebbe pregiudicare la garanzia del credito. Infatti, uno degli scopi del pignoramento è proprio quello di vincolare i beni del debitore per evitare che egli compia atti finalizzati a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono da assoggettare all'esecuzione.

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Il pignoramento può rivestire diverse forme:

- pignoramento immobiliare: ha per oggetto i beni immobili;                 

- pignoramento mobiliare: ha per oggetto cose mobili;

pignoramento presso terzi: ha per oggetto crediti o beni del debitore che si trovano nella disponibilità del terzo.

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Il pignoramento presso terzi

Con il pignoramento, come detto, l’Agenzia cerca di vincolare beni, case, denaro del contribuente al fine di soddisfare il proprio credito.

Quanto al pignoramento presso terzi, può capitare che il contribuente vanti dei crediti nei confronti di altri soggetti, che a loro volta sono dei debitori nei suoi confronti; in tali casi l’Agenzia delle Entrate procede a pignorare questi crediti addirittura prima che vi sia stato il pagamento a favore del contribuente / creditore.

Questa forma di pignoramento nelle forme ordinarie è disciplinata nell'art. 543 c.p.c. che prevede due ipotesi: quella in cui il terzo è in possesso di beni del debitore o quella in cui questi vanta dei crediti nei confronti di altre persone, ma che non regola il pignoramento presso terzi effettuato dall’Agenzia delle Entrate (regolato invece, innanzitutto, dall’art. all'art. 72-bis del D.P.R. 602/73).

Per quanto riguarda i pignoramenti presso terzi eseguiti dall’Agenzia delle Entrate si rinvia alle precedenti occasioni in cui abbiamo parlato di questo argomento, ricordando semplicemente che, a differenza dei creditori privati, l’Agenzia potrà procedere al pignoramento presso terzi anche senza essere autorizzata preventivamente dal giudice.

Un esempio di pignoramento presso terzi (che rappresenta l'ipotesi più diffusa) è quella del pignoramento su conto corrente del debitore o, ancora, del pignoramento dello stipendio.

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Ma se riceviamo via PEC il pignoramento sotto forma di file pdf non firmato? È valido?

La giurisprudenza è intervenuta su questo punto affermando che: "La notifica a mezzo PEC non è valida se effettuata tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione diversa da "p7m", l'unica idonea a garantire non solo l'integrità e l'immodificabilìtà del documento informatico, ma anche la firma digitale e l'identificabilità del suo autore e pertanto la paternità dell'atto. Contrariamente con la notifica in formato ".pdf "o in formato ".doc", come nella specie, non viene prodotto l'originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un pubblico ufficiale. Va quindi ribadito che la certificazione della firma può essere attestata solo dall'estensione ".p7m" del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta "busta crittografata" contenente al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica del mezzo adoperato e la chiave per la verifica, il che non è dato riscontrare nel caso in oggetto" (Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sentenza del 9 novembre 2017, n. 9515; nello stesso senso Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza del 31 luglio 2017, n. 204/1) A questo punto occorre precisare la distinzione tra inesistenza e nullità della notifica. L'inesistenza della notificazione opera nelle ipotesi in cui, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge per detto atto procedimentale, ossia il raggiungimento della sfera della conoscibilità del destinatario e quindi della possibilità per quest'ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa. L'inesistenza, pertanto, si ravvisa allorché la notificazione non sia effettuata o venga effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, oppure quando venga eseguita in luogo o a persona in alcun modo riferibile al destinatario (Cass. 9892/05; 3001/02).

Soltanto l'inesistenza della notifica comporta l'assoluta insanabilità del vizio, viceversa, le ipotesi di nullità dell'atto di notificazione, previste dall'artt. 160 c.p.c., sono soggette a sanatoria, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo.

In sostanza, la nullità si realizza quando la notificazione sia stata eseguita nei confronti del destinatario tramite consegna in luogo o a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano, comunque un riferimento con il destinatario dell'atto.

Qualora la notificazione sia nulla, il vizio può essere sanato con il "raggiungimento dello scopo" che, nella maggior parte dei casi, è dato dalla costituzione in giudizio del destinatario dell'atto. Tale sanatoria trova applicazione anche se la costituzione è fatta solo per sollevare il vizio di notifica in giudizio. Infatti se il convenuto si costituisce in giudizio mostra di aver avuto piena conoscenza dell'atto, di conseguenza egli ha potuto esercitare liberamente il suo diritto di difesa, sanando il vizio. Tale sanatoria non trova applicazione qualora la notificazione sia inesistente, come nel caso in oggetto" ( Tribunale Messina, 05 Settembre 2018).

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La sentenza è stata commentata e criticata in dottrina, perché il file pdf potrebbe essere stato sottoscritto con firma digitale. Ma tale questione è da approfondire in altra sede.

Per il momento, attenzione, perché se ricevete un pignoramento a mezzo PEC, e notate che il file è un PDF (piuttosto magari che un P7M), fate ulteriori approfondimenti (controllando se risulta egualmente firmato digitalmente) e rivolgetevi ad un avvocato tributarista perché, sulla base della giurisprudenza di cui sopra, potrebbe essere considerata viziata la notifica (la sentenza di cui sopra l’ha considerata giuridicamente inesistente).

 

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