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È possibile dimostrare che il valore di importazione è corretto anche se l’esportatore ha dichiarato un valore maggiore. Il giudice tributario può condividere le valutazioni effettuate dal P.M. Respinta impugnazione delle Dogane.

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Estratto: “nel giudizio tributario, così come in quello civile, non è precluso al giudice di porre a fondamento della decisione elementi di prova tratti dagli atti di un procedimento penale, ancorché non conclusosi con sentenza irrevocabile: nella specie, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, il giudice d'appello non si è limitato a prendere atto dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale instaurato a carico del legale rappresentante di G.C., ma, in base al proprio libero convincimento, ha condiviso gli argomenti di prova logica e presuntiva favorevoli alla società, già evidenziati dal P.M., in ordine alla ritenuta mancanza di un interesse della stessa ad indicare nelle fatture importi inferiori al valore effettivo delle merci”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 7997 del 21 marzo 2019

rilevato che:

1) la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l'appello proposto da G.C. s.p.a. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia che aveva respinto l'impugnazione della società avverso ventotto avvisi di rettifica di accertamento, relativi alle dichiarazione di importazione di merci di origine e provenienza egiziana, che le erano stati notificati in quanto, da un controllo a posteriori, era emerso che le fatture esibite alla dogana di La Spezia indicavano un valore di transazione minore rispetto a quello risultante dalle fatture presentate dall'esportatore all'autorità egiziana;

2) il giudice d'appello ha osservato: che, come già rilevato dal pubblico ministero in sede di richiesta di archiviazione del procedimento penale (poi accolta dal giudice delle indagini preliminari), le merci provenienti dall'Egitto erano esenti dai dazi di importazione, sicché nessun vantaggio economico sarebbe derivato a G.C. dall'eventuale indicazione di un loro minore valore, salva la riduzione dell'Iva sull'importazione, comunque interamente recuperata nella vendita finale; che risultava, invece, più verosimile che la falsità riguardasse le fatture esibite all'autorità nazionale dal fornitore egiziano, atteso che, in seguito ad accordi di cooperazione amministrativa, questi avrebbe ottenuto un premio all'esportazione per il maggior valore della merce; che il prezzo indicato nelle fatture di importazione era congruo e corrispondente a quello comunemente praticato in commercio, secondo quanto attestato in una relazione della LCM prodotta agli atti e non contestata dall'Agenzia; che lo stesso esportatore aveva affermato che i maggiori valori risultanti dalle fatture esibite all'autorità egiziana erano stati indicati senza che la società contribuente ne avesse consapevolezza; che, in tale situazione, l'amministrazione doganale avrebbe dovuto assumere ulteriori informazioni, chiedendo all'Olaf di svolgere le necessarie ed opportune indagini presso gli organismi del paese esportatore, ed avrebbe dovuto attivare il contraddittorio con la contribuente;

3) avverso la sentenza, depositata 1'8 febbraio 2013, l'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito G.C. s.p.a. con controricorso;

considerato che:

1) va preliminarmente disattesa l'eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., in quanto l'atto contiene la sommaria esposizione dei fatti di causa e consente a questa Corte di avere chiara percezione delle censure mosse alla sentenza, tenuto conto, in particolare, della precisa indicazione degli atti impositivi oggetto di contestazione (vd. pagg. 1 e 2 del ricorso), nonché della specifica illustrazione della vicenda processuale nei diversi gradi di merito e delle linee difensive delle parti (vd. pag. 16-20 del ricorso);

2) con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 408 e 654, cod. proc. pen., e dell'art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che gli accertamenti posti a base del decreto di archiviazione avessero valore di indizi o di elementi di prova critica in ordine ai fatti; il motivo è infondato; nel giudizio tributario, così come in quello civile, non è precluso al giudice di porre a fondamento della decisione elementi di prova tratti dagli atti di un procedimento penale, ancorché non conclusosi con sentenza irrevocabile: nella specie, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, il giudice d'appello non si è limitato a prendere atto dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale instaurato a carico del legale rappresentante di G.C., ma, in base al proprio libero convincimento, ha condiviso gli argomenti di prova logica e presuntiva favorevoli alla società, già evidenziati dal P.M., in ordine alla ritenuta mancanza di un interesse della stessa ad indicare nelle fatture importi inferiori al valore effettivo delle merci;

3) con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR dato valore alle argomentazioni utilizzate dal pubblico ministero ai fini della richiesta di archiviazione, senza esaminare il materiale probatorio posto a fondamento della pretesa impositiva; il motivo è inammissibile; questa Corte (Cass. civ., 12 dicembre 2018, n. 32082; conf. Cass. civ., n. 23940 del 2017) ha precisato che «In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c. opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.»; 4) con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 30 e 31 CDC, per avere il giudice d'appello ritenuto che, a fronte delle discordanze emerse, l'autorità doganale aveva l'obbligo di assumere ulteriori e più approfondite informative richiedendo all'OLAF di svolgere le opportune e necessarie indagini presso gli organismi del paese esportatore, come previsto dagli art. 29 e 30 CDC; il motivo è inammissibile, in quanto censura un passaggio motivazionale della sentenza privo di valenza decisoria; il profilo centrale sul quale poggia la motivazione della sentenza è infatti costituito dall'accertata congruità del prezzo indicato nelle fatture rispetto a quello praticato in commercio; la CTR, in particolare, ha tenuto conto della relazione effettuata dall'azienda LCM, prodotta in atti, e non contestata dalla Dogana, ed ha ritenuto che il prezzo delle merci importate, dichiarato in dogana, era corrispondente al valore effettivo di transazione; è partendo da questo dato che, poi, il giudice del gravame ha espresso le ulteriori considerazioni, relative: in primo luogo, alla mancanza di interesse per l'importatore a dichiarare un valore inferiore rispetto a quello effettivo e, di contro, al possibile interesse dell'esportatore a dichiarare un importo superiore in considerazione del fatto che avrebbe ottenuto un premio all'esportazione per il maggiore valore della merce; in secondo luogo, alla mancanza di elementi di prova contraria rispetto a quanto accertato sulla congruità del valore della merce dichiarato al momento dell'importazione; va osservato, in questo contesto, che il punto centrale della decisione impugnata, relativo alla ritenuta correttezza del valore di transazione indicato al momento dell'importazione (fondato sul contenuto della relazione effettuata dalla LCM, non contestato in sede di giudizio di merito dall'Agenzia delle dogane), non è stato oggetto di specifica censura in questa sede, avendo il motivo di ricorso in esame preso in considerazione, come detto, un passaggio della motivazione della sentenza, relativo alla mancanza di ulteriori attività di indagine, con il quale il giudice ha inteso evidenziare che, rispetto all'accertamento della congruità del valore della merce, nessun elemento di prova contraria era stato fornito dalla ricorrente;

4) con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 181 bis, del Regolamento Ce n. 2454/1993, per avere la CTR ritenuto che nella fattispecie dovesse essere attivato il previo contraddittorio con la società contribuente;

5) con il quinto motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 43/1973, per avere il giudice d'appello ritenuto che G.C. non avesse interesse a dichiarare un valore della merce inferiore a quello effettivo per sottrarsi al pagamento dell'Iva all'importazione, atteso che l'imposta sarebbe stata recuperata in sede di vendita finale della merce;

6) anche questi motivi, che attengono ad ulteriori passaggi motivazionali della sentenza privi di autonoma valenza decisoria e perciò, di per se stessi, insuscettibili di annullamento, vanno dichiarati inammissibili;

7) in conclusione, il ricorso va integralmente rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 7.300,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento e accessori di legge. Così deciso in Roma, addì 6 febbraio 2019.

 

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