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Transfer Pricing: l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare evidenti discrepanze. La CTR della Lombardia respinge l’appello dell’Agenzia, già soccombente in primo grado Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Massima: In tema di Transfer Pricing l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente, mentre il contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c., deve dimostrare che le transazioni sono intervenute, ex art. 9, comma 3, d.P.R. 917/1986, per valori di mercato da considerarsi normali”.

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Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 3

Sentenza del 25/01/2019 n. 376 –

La Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese -, con atto di appello, rituale e tempestivo, impugna la sentenza n. 537/05/16, della CTP di Varese, con la quale la Commissione di primo grado accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio alle spese di lite.

Con il ricorso dinanzi la CTP di Varese, l'odierna appellata, T. SpA, impugnava l'avviso di accertamento per transfer pricing con il quale l'Agenzia di Varese, oggi appellante, aveva determinato una maggiore imposta Ires pari ad euro 706.305,00 oltre interessi e sanzioni. Precisava la contribuente che per gli anni dal 2008 al 2010 era stata fatta una verifica con pvc a seguito della quale l'agenzia aveva presunto un maggior reddito per il 2010 pari ad euro 2.249.377, derivanti da vendita di beni infragruppo ex art. 110; rilevava che per il 2008 e 2009 i ricorsi erano stati accolti in diritto per mancato rispetto dei 60 gg dalla notifica del pvc, mentre con la memoria precisava che le sentenze della CTR Lombardia per il 2008 e 2009 erano divenute definitive non solo per l'aspetto formale dei 60 gg, perché i giudici avevano anche affrontato il merito; riteneva si fosse formato un giudicato esterno; riteneva che il problema conte­ stato dall'ufficio riguardasse la controllata tedesca e la politica degli sconti praticati alle consociate, attraverso la quale la società garantiva alle stesse una remunerazione per i servizi resi; sottolineava che erroneamente l'ufficio aveva ritenuto non veritiero il metodo CUP usato dalla ricorrente e altrettanto erroneamente aveva utilizzato il metodo TNMM per l'analisi e dei comparables sbagliati, che nulla avevano a che fare con i prodotti e l'attività svolta dalla ricorrente; descriveva in modo analitico, competenze, funzioni e organigramma della consociata tedesca; chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento con vittoria di spese.

La Agenzia delle Entrate di Varese sosteneva che le sentenze relative alla contribuente per gli anni precedenti riguardassero argomenti diversi rispetto all'anno 2010 in contestazione. Quanto al merito deduceva che i distributori fossero remunerati dal capogruppo attraverso il riconoscimento di sconti, influenzando in tal modo il prezzo finale e i margini delle consociate; considerava, in particolare, le criticità della consociata tedesca e riteneva l'utilizzo del metodo TNMM più adeguato di quello utilizzato dalla ricorrente soprattutto analizzando le condizioni di azione e di mercato in cui operava la consociata tedesca rispetto a quelle francese e inglese; spiegava di avere individuato 132 aziende operanti sul mercato tedesco da usare come comparables, scelte con alcuni criteri specifici e di avere individuato il valore medio del ROS dal quale la consociata tedesca si discostava in modo anomalo facendo ritenere che la società italiana non venisse invece adeguatamente remunerata; accertava pertanto un maggior reddito da attribuire alla ricorrente pari ad euro 2.249.377 per le funzioni svolte e i maggiori rischi sostenuti; chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Nel giudizio di primo grado, per l'anno in questione 2010, non si è posto il problema dei termini e quindi è stato ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio in punto di diritto. Si è discusso solo il merito e il Giudice di prime cure ha ritenuto fare proprie le ragioni della contribuente.

Con il presente atto di appello, l'Agenzia delle Entrate, critica l'operato del Giudice di prime cure laddove avrebbe valutato erroneamente le ragioni per le quali l'Ufficio ha concentrato la propria attenzione solo sulla consociata tedesca, che beneficerebbe di eccessivi sconti non giustificati, secondo l'agenzia, da funzioni particolare svolte dalla società tedesca medesima; contesta la motivazione della sentenza, ritenendola viziata, circa le ragioni per le quali il metodo del CUP è da preferire al TNMM; contesta l'erronea valutazione del metodo TNMM, non precisando le caratteristiche del metodo e le ragioni della sua applicabilità al caso di specie. Insiste, pertanto, per la ri­ forma della sentenza appellata.

La contribuente appellata insiste nelle proprie eccezioni di cui in prime cure e chiede la conferma della sentenza appellata.

Motivi della decisione

Nel caso di specie, non viene contestata l'elusione né tampoco emerge una vantaggiosità della diversa tassazione in materia, né una maggiore redditività per il gruppo.

Si ritiene che l'accertamento impugnato non riesca ad individuare e provare in modo soddisfacente le ragioni che hanno indotto la verifica.

La A.F. avrebbe dovuto dimostrare la esistenza di transazioni tra imprese collegate con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su mercato indipendente, mentre il contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all'art.2697 c.c., deve dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali ex art.9, comma 3, TUIR, DPR 917/86.

La contribuente ha di fatto assolto all'onere probatorio.

La costruzione dell'Agenzia.si basa su presupposti errati: il primo aspetto non chiarito è quello relativo al fatto che l'attenzione della Agenzia si sia concentrata solo sulla consociata tedesca; il secondo aspetto è quello dei comparables.

Quanto al primo aspetto, il Collegio, concordemente al Giudice di prime cure, pone in evidenza che funzioni e organigramma della consociata tedesca descritti e documentati in atti, sono tali da rendere conto in modo esauriente della particolarità della consociata tedesca e della attendibilità del metodo CUP utilizzato, sia per quanto riguarda le regole del mercato, garantite dalla presenza di soci tedeschi indipendenti, sia per quanto riguarda l'effettivo svolgimento di funzioni incisive ed importanti, quali la gestione della clientela, la gestione dei progetti, delle gare, dei servizi di assistenza. Per quanto riguarda il secondo aspetto, l’utilizzo dei comparables, le società prese a paragone dalla Agenzia delle Entrate, non trattano gli stessi prodotti o le stesse attività della consociata tedesca: addirittura operano con codici attività diversi e in annualità lontane dall'anno 2010 in contestazione.

Alla luce di queste considerazione e di quant'altro precisato dal Giudice di prime cure, la cui sentenza viene integralmente condivisa, l'appello viene respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione, conferma la sentenza di primo grado e condanna la Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese, a rifondere alla contribuente le spese di lite del grado, liquidate in euro 2.000,00 (DUEMILA) oltre accessori.

Milano li, 03 dicembre 2018

 

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