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Agenzia non prova la corretta notifica dell’appello e la Cassazione cancella la vittoria ottenuta dall’Agenzia delle Entrate (soccombente in primo grado) in appello.

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Estratto: “la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 149 e 182 cod. proc. civ., della legge n. 890 del 1982, nonché degli artt. 16, 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa, nella sua dichiarata contumacia, nonostante l'omessa prova della notifica dell'atto di appello, dalla quale derivava l'inammissibilità del gravame in ragione della mancanza di una valida costituzione del contraddittorio. 2. Il motivo è fondato. Emerge infatti dall'esame degli atti di causa (…) che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in appello non già la cartolina di avvenuta notifica dell'atto di gravame, ma una mera reversale di invio di posta in uscita”.

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Corte di Cassazione, Sez. V,

Ordinanza n. 1154 del 17 gennaio 2019

RILEVATO CHE:

L'Agenzia delle Entrate notificava alla C. S.p.A. un avviso di liquidazione, con irrogazione di sanzioni, per il recupero dell'imposta di registro relativa ad un atto di cancellazione di ipoteca. L'avviso veniva impugnato dalla società contribuente, la quale riteneva di aver diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 381 del 1991 e dal d.lgs. n. 460 del 1997. La CTP di Perugia, con sentenza n. 232/08/10, accoglieva il ricorso. L'Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva accolto dalla CTR dell'Umbria con sentenza n. 154/03/12. C. S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa, ai sensi dell'art. art. 370 comma 1, cod. proc. civ. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.

CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 149 e 182 cod. proc. civ., della legge n. 890 del 1982, nonché degli artt. 16, 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa, nella sua dichiarata contumacia, nonostante l'omessa prova della notifica dell'atto di appello, dalla quale derivava l'inammissibilità del gravame in ragione della mancanza di una valida costituzione del contraddittorio. 2. Il motivo è fondato. Emerge infatti dall'esame degli atti di causa, la cui acquisizione è stata disposta da questa Corte con ordinanza interlocutoria del (…), che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in appello non già la cartolina di avvenuta notifica dell'atto di gravame, ma una mera reversale di invio di posta in uscita.

3. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte: "La notifica a mezzo del servizio postale - anche se con la consegna dell'atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante- non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita" (Cass. n. 10506 del 2006; con?. Cass. n. 8717 del 2013).

4. L'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare la ritualità della notifica dell'atto, con la conseguenza che: "Anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso in appello, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione (della quale non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione" (Cass. n. 10506 del 2006; con?. Cass. Sez. 5, n. 8717 del 2013, sopra richiamate). 5. Ne conseguono l'accoglimento del ricorso, la declaratoria di inammissibilità dell'appello e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, atteso che il giudizio non poteva essere proseguito.

La parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto il giudizio d'appello non poteva essere proseguito; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2300,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Così deciso, in Roma, 11 ottobre 2018

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