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L’Agenzia delle Entrate deve rimborsare il costo delle fideiussioni richieste al contribuente ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA ex artt. 30 e 38-bis D.P.R. n. 633/1972. CTP Milano condanna l’Agenzia al rimborso. Caso 4

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Estratto: “La Commissione non condivide l’interpretazione dell’art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000 fornita dall’Ufficio, secondo la quale “la norma si riferisce al rimborso di tributi che scaturiscono dall’attività accertativa dell’Ufficio, laddove venga accertato un maggior o minore debito. L’ambito di applicazione non può estendersi ai rimborsi che vengono richiesti ai sensi degli articoli 30 e 38 bis in via accelerata”, atteso che tale interpretazione verrebbe limitare l’operatività del comma 4 dell’art. 8 ai soldi costi di “accertamento d’imposte” ed a escludere così la sua applicazione al “rimborso dei tributi”. La norma in esame, infatti, non si limita affatto alle sole ipotesi prospettate dell’A.F., ma include espressamente il caso di rimborso dei tributi. La tesi dell’ufficio, pertanto, non è assolutamente condivisibile, non solo in quanto infondata, ma anche perché del tutto contraria la lettera e alla ratio dell’articolo 8, comma 4, dello statuto del contribuente”.

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Puoi visionare alcune delle sentenze di condanna al rimborso del costo delle fideiussioni ottenute dal nostro studio ai seguenti link:

http://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/202-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctr-lombardia-caso-1

http://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/203-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctp-milano-caso-2

http://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/204-condanna-rimborso-costo-fideiussioni-ctr-lombardia-caso-3

http://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/207-rimborso-costo-fideiussioni-ctp-milano-caso-4

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Commissione Tributaria Provinciale di Milano

Sentenza n. 4610 del 23/05/2016

Contro il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1 di Milano all’istanza di rimborso presentata in data 31/10/2013 per il rimborso di euro XXXX relativo alla polizza fideiussoria n. XXXX, la XXXX, in qualità di amministratore delegato, e il signor XXXXX, in qualità di procuratore della società XXXX adivano questa Commissione Tributaria Provinciale per il pagamento di quanto richiesto.

La società ricorrente espone che ha presentato, con riferimento all’anno d’imposta 2006, ai sensi degli articoli 28 e 38 bis del DPR n. 633/72, la dichiarazione annuale dalla quale è emersa eccedenza di iva detraibile, chiesta a rimborso. Nell’ambito del procedimento per l’erogazione di tale rimborso, la società ha garantito all’A.F. ex art. 38 del DPR 633/72 tramite una fideiussione stipulata con XXXX. I crediti Iva, garantiti da tale polizza, sono stati erogati e solo decorsi termini di cui all’art. 57 del DPR 633/72 senza che l’Ufficio abbia notificato alcun avviso di rettifica accertamento ai fini Iva.

Pertanto, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge 212/2000: “l’amministrazione finanziaria è tenuta rimborsare il costo della fideiussione che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi”, chiede il suddetto rimborso oltre interessi dalla domanda giudiziale e spese legali.

L’Ufficio, costituitosi in giudizio il XXX, chiede la conferma del suo operato oltre rimborso delle spese di lite.

Con memoria successiva, depositata in data XXX, la contribuente ribadisce i motivi del ricorso introduttivo ed evidenzia che sono state già emesse due sentenze dalla CTP e CTR tra le medesime parti che hanno disposto rimborso e di conseguenza chiede la condanna dell’ufficio di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. primo e terzo comma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione non condivide l’interpretazione dell’art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000 fornita dall’Ufficio, secondo la quale “la norma si riferisce al rimborso di tributi che scaturiscono dall’attività accertativa dell’Ufficio, laddove venga accertato un maggior o minore debito. L’ambito di applicazione non può estendersi ai rimborsi che vengono richiesti ai sensi degli articoli 30 e 38 bis in via accelerata”, atteso che tale interpretazione verrebbe limitare l’operatività del comma 4 dell’art. 8 ai soldi costi di “accertamento d’imposte” ed a escludere così la sua applicazione al “rimborso dei tributi”. La norma in esame, infatti, non si limita affatto alle sole ipotesi prospettate dell’A.F., ma include espressamente il caso di rimborso dei tributi. La tesi dell’ufficio, pertanto, non è assolutamente condivisibile, non solo in quanto infondata, ma anche perché del tutto contraria la lettera e alla ratio dell’articolo 8, comma 4, dello statuto del contribuente.

La Commissione rileva la fondatezza della pretesa della società ricorrente in ordine rimborso di euro XXXXX pari al costo della fideiussione sostenuto dalla contribuente per ottenere rimborso del credito Iva maturato nell’anno d’imposta 2006 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 8, comma 4, dello statuto del contribuente.

Pertanto il ricorso merita accoglimento.

Alla soccombenza segue il pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed ordina rimborso di euro XXXXX, oltre interessi dalla domanda al saldo. Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in euro XXXX oltre accessori di legge.

 

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