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I GIUDICI D'APPELLO AVEVANO ERRONEAMENTE RITENUTO SUSSISTENTE IL DIFETTO DI SPECIFICITÁ DEI MOTIVI PROPOSTI DAGLI APPELLANTI. IL CONTRIBUENTE HA DENUNCIATO IL VIZIO DI VIOLAZIONE DI LEGGE E LA NULLITÁ DELLA SENTENZA. RICORSO ACCOLTO.

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Estratto: “la CTR affermando: " (...) che la rilevata assenza di uno specifico impianto di censure equivale, sotto il profilo sostanziale, ad una rinuncia degli appellanti a proporre, contravvenendo al disposto del citato art. 53, validi motivi di appello" si è discostata dai principi regolatori della materia”.

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Cassazione, Civile, Sez. 5, ordinanza Num. 7593 del 30 marzo 2020.

CONSIDERATO CHE:

- Con sentenza n. 42/04 2013, depositata il 13/12/2013, la commissione tribunale regionale della Sardegna (CTR) ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società E.E.C. di N.P. & C. snc e dai soci avverso la sentenza della CTP di Cagliari, che aveva a sua volta rigettato i ricorsi contro gli avvisi di accertamento Iva, Irap, Irpef per gli anni 2003 e 2004, emessi dall'agenzia delle entrate;

- la CTR ha ritenuto che i motivi di appello proposti dai contribuenti non fossero specifici, in quanto l'atto, nella parte rubricata "motivi/fatto e svolgimento del processo", si limitava ad una cronistoria dei fatti, mentre in quella rubricata "osservazioni", erano richiamate le ragioni poste dall'ufficio alla base dell'accertamento impugnato; mancavano, secondo la commissione regionale, specifiche censure alla decisione del primo giudice e le ragioni alla base della domanda di riforma;

- i contribuenti ricorrono per cassazione sulla base di un motivo, illustrato con memoria;

- l'agenzia resiste con controricorso;

- il ricorrente, con l'unico motivo, deduce il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/92, nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto, erroneamente i giudici d'appello, avevano ritenuto il difetto di specificità dei motivi, solo perché erano state riproposte in appello le stesse argomentazioni "spese" nel corso del primo grado di giudizio, che erano state ritenute dall'appellante idonee a confutare la pretesa impositiva;

- la censura è fondata;

- secondo l'insegnamento di questa Corte, "In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito" (Cass. ord. n. 1200/16, 14908/14, 13182/18, 13183/18, v. anche Cass. sez. un. 27199/17);

- la CTR affermando: " (...) che la rilevata assenza di uno specifico impianto di censure equivale, sotto il profilo sostanziale, ad una rinuncia degli appellanti a proporre, contravvenendo al disposto del citato art. 53, validi motivi di appello" si è discostata dai principi regolatori della materia;

- infatti, il ricorrente, pur riportando nel ricorso di aver riproposto i motivi d'opposizione all'accertamento (riportati alle pagg. 4-5 del ricorso) ha, altresì, evidenziato la correlazione degli stessi con i dati della contabilità, ritenuta regolare, e ne ha specificato la valenza, circostanza che consentiva al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, di talché il motivo può essere accolto, anche in applicazione del principio cardine di "strumentalità delle forme" degli atti del processo, siccome prescritte dalla legge non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire (cfr. anche Cass., 12 maggio 2016, n. 9772);

in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla CTR della Sardegna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

                                                             P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 11 dicembre 2019.

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