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Accertamento analitico-induttivo nei confronti del bar: possibile solo se sono esplicitate le incongruenze o presunzioni che giustificano una modalità induttiva di rettifica. Accolto il ricorso per cassazione del contribuente Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: la CTR, peraltro, ha del tutto omesso di specificare i presupposti in fatto idonei ad individuare le specifiche ragioni della valutazione, sicché resta oscuro quali siano le incongruenze e le presunzioni che, in concreto, avrebbero dignità di legittimare la modalità induttiva di rettifica”.

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Corte di Cassazione, Sez. V

Ordinanza n. 22926 del 26 settembre 2018

RILEVATO CHE

- X, esercente attività di bar, impugnava l'avviso di accertamento per Iva, Irpef ed Irap per gli anni d'imposta 2003 e 2004, emesso dall'Agenzia delle entrate a seguiti di accertamento analitico induttivo, con rideterminazione dei ricavi in base al caffè somministrato al banco;

- la Commissione tributaria provinciale di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva del 30% i ricavi; la sentenza veniva confermata dal giudice d'appello;

- la contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso;

CONSIDERATO CHE

- il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ai presupposti legittimanti l'accertamento analitico-deduttivo;

- il motivo è fondato nei termini che seguono;

- va premesso che, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, la presenza di una contabilità regolare non condiziona l'esperimento di un accertamento analitico-induttivo che si fondi su presunzioni, anche semplici, purché gravi, precise e concordanti (v. tra le tante Cass. n. 20060 del 24/09/2014);

- è poi corretto, in linea generale, che legittimamente l'Agenzia delle entrate può procedere a tale accertamento ove "l'entità del reddito dichiarato si ponga in evidente contrasto con il comune buon senso e con le regole basilari della ragionevolezza" (Cass. n. 10649 del 03/08/2001, citata con progressivo erroneo dalla CTR; Cass. n. 26130 del 13/12/2007; Cass. n. 14364 del 30/06/2011);

- la CTR, peraltro, ha del tutto omesso di specificare i presupposti in fatto idonei ad individuare le specifiche ragioni della valutazione, sicché resta oscuro quali siano le incongruenze e le presunzioni che, in concreto, avrebbero dignità di legittimare la modalità induttiva di rettifica;

- il secondo motivo, con il quale si censura nuovamente la violazione dell'art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché vizio logico motivazionale in ordine alla ricostruzione dei ricavi attraverso il riscontro dei caffè somministrati, resta assorbito;

- in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente, in diversa composizione;

P.Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 20 febbraio 2018

 

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