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Che cosa significa fiscalità internazionale?

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Che cosa significa fiscalità internazionale?

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Si sente parlare di fiscalità internazionale sempre più spesso e per questo cercheremo di fornire quante più informazioni possibili, iniziando col definirla. Infatti, in seguito alla globalizzazione dei mercati la prima domanda che molti imprenditori si sono posti è stata quale sarebbe stato il regime di tassazione delle attività economiche.

Se da un lato il problema non sorge se si ha un’attività singola in un dato Paese, dall’altro lato quando si decide di aprire più sedi è importante conoscere come funziona la tassazione al fine anche di evitare la doppia imposizione. Inoltre, anche in tutti quei casi in cui molti giovani si trasferiscono all’estero alla ricerca di un lavoro è importante capire la tassazione dei redditi percepiti all’estero, poiché è di fondamentale importanza individuare in modo corretto la potestà impositiva dei redditi che vengono prodotti in un Paese estero.

Esponenzialmente più importante inoltre è la tendenza di molti imprenditori che lavorano in maniera prevalente online a trasferirsi all’estero e scegliere uno Stato che incentivi la loro impresa, che abbia livelli di tassazione bassi e che permetta quindi all’imprenditore di conseguire e mantenere i propri guadagni, e costituire anche così un fondo per le emergenze (e non sempre parliamo di Stati a tassazione pari a zero, o al 3%, e vi sono anche questi, ma anche di Stati dove la tassazione è più ragionevole, magari del 10% ed a salire fino al 20%, e quindi in cui lo Stato si limita a chiedere una piccola quota non pretendendo invece il pagamento di oltre la metà di tutti i propri guadagni).

Questi sono solo alcuni esempi, ma ci sono tanti altri casi in cui entra in gioco la fiscalità internazionale che ormai riveste un ruolo di grande rilievo nell’ambito politico di tutti i Paesi.

Iniziamo definendo la fiscalità internazionale. La fiscalità internazionale racchiude una serie di disposizioni normative che hanno delle finalità ben precise. Difatti, tali norme hanno sia lo scopo di indicare il criterio da seguire per la tassazione ma anche quello di eliminare eventuali distorsioni fiscali. Pertanto, la fiscalità internazionale individua quelli che risultano essere i mezzi necessari per guidare, coordinare il potere impositivo degli Stati. Praticamente possiamo dire che la fiscalità internazionale è uno strumento volto ad assicurare una tassazione corretta e in linea con le normative fiscali del Paese in cui si risiede e si produce reddito. Ricordiamo che in ambito tributario l’equità si cerca di garantire mediante il principio della capacità contributiva che mira a distribuire in maniera equa il carico fiscale in capo ai singoli contribuenti. Inoltre, un altro principio alla base del sistema tributario è quello di uguaglianza, con il quale si prevede l’applicazione dello stesso trattamento fiscale per coloro che si ritrovano nelle medesime situazioni.

Purtroppo, questi principi concretamente non sono sempre applicati e un esempio è dato dal fatto che a livello territoriale, al fine di attrarre le aziende ad investire in un certo territorio, sono previsti degli incentivi fiscali che finiscono così col creare distorsioni fiscali.

Tuttavia, anche se ogni Paese ha la possibilità di individuare quelle che sono le regole impositive all’interno del proprio territorio, sono previsti anche dei criteri che consentono di esercitare il potere detto anche oltre i confini, purché ci sia un collegamento tra lo Stato e ciò che deve essere soggetto alla tassazione.

I criteri che sono utilizzati nella fiscalità internazionale a volte fanno riferimento a collegamenti personali, altre volte sono di natura reale. Per quanto concerne i criteri che possono essere adottati da ogni stato in riferimento a quello di natura personale si richiama quello che si basa sulla residenza, il principio del World Wide Taxation. Difatti, in base a tale principio, i redditi, anche quelli prodotti all’estero, devono essere dichiarati in Italia, salvo che non sia previsto diversamente dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In questi casi innanzi la probabile doppia imposizione temporanea, trova applicazione la concessione di un credito d’imposta per le eventuali imposte pagate all’estero, in base a quanto detto dall’art. 165 del TUIR. Tale norma così afferma: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”.

Nell’ipotesi in cui i soggetti non hanno la residenza, allora si farà riferimento al c.d. principio della fonte ( o principio di territorialità), ovvero i contribuenti dovranno pagare le tasse nel Paese nel quale lavorano relativamente ai redditi che sono stati lì prodotti.

Difatti, l’articolo 3 co.1 del TUIR dispone che: “L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (…) e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”.

Il concorso del criterio della residenza e di quello della fonte può a volte creare una doppia imposizione in capo allo stesso reddito e per questo entra in gioco la fiscalità internazionale, che ha lo scopo, in linea con i principi citati, di evitare che uno stesso contribuente possa subire una doppia tassazione e per questo sono state adottate le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. Sono individuati due metodi con il fine di eliminare la doppia imposizione, quello della esenzione e quello del credito. Il primo, prevede l’esenzione sui redditi esteri che così vengono tassati solamente dallo stato alla fonte, mentre il secondo dispone che la tassazione avviene solo sul reddito del contribuente che è residente e al tempo stesso gli riconosce un credito per quanto riguarda le imposte che sono state pagate nello stato fonte.

A titolo di esempio si richiama quanto previsto nel mondo fiscale svizzero. Per quanto concerne il pericolo della doppia imposizione, per il  pagamento delle imposte sui redditi nel Paese di residenza oltre che nel Paese di produzione del reddito, si fa riferimento alla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera (Gazzetta ufficiale n 49 del 1979) e al DPR n. 917/86 (Tuir), che prevedono un principio generale di divieto della doppia imposizione. È di fondamentale importanza l’articolo della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana che recita espressamente: “Gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”. Dunque, è specificato che il lavoro svolto in Svizzera da un residente italiano è tassato in Svizzera (e viceversa), mentre un reddito da lavoro viene tassato in Italia solo se la persona ha avuto la residenza in Svizzera per meno di 183 giorni.

Dunque, le relazioni internazionali diventano sempre più numerose e, di conseguenza, crescono anche le problematiche fiscali ad esse connesse. Il consiglio quando si decide di aprire un’azienda all’estero o di trasferirsi per lavoro è sempre quello di rivolgersi a professionisti che sono specializzati in fiscalità internazionale perché, se si cerca di aumentare i propri profitti, è importante anche cercare di comportarsi secondo la legge ed evitare di commettere errori (ed in alcuni casi reati), che in futuro potrebbero avere effetti erosivi di tutti i guadagni precedentemente accumulati. L’avvocato potrà, studiando il vostro caso personale, consigliarvi e guidarvi poiché ogni singolo stato ha un proprio sistema fiscale ed è anche necessario analizzare la relativa convenzione stipulata al fine di evitare doppie imposizioni. Quindi meglio agire con certezza per poi non avere tristi sorprese e procedere con una corretta pianificazione internazionale.

 

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