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Lavoratori frontalieri italiani e tasse. Attenzione alle lettere dell'Agenzia delle Entrate

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Lavoratori frontalieri italiani e tasse. Attenzione alle lettere dell'Agenzia delle Entrate

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Capita a molti lavoratori italiani di recarsi presso Paesi limitrofi o in zone di frontiera per motivi di lavoro.

In questo articolo, prima di affrontare la questione del regime fiscale dei frontalieri, sarà in primis necessario inquadrare la citata figura lavorativa. Difatti verrà definito il lavoratore di frontiera, evidenziando altresì le differenze con il lavoratore all’estero. Pertanto, se anche tu sei un lavoratore di frontiera o sei in procinto di iniziare a lavorare nei Paesi confinanti e, ti sono sorti dei dubbi circa la tassazione, allora il consiglio è continuare a leggere, troverai la risposta ad alcuni dei quesiti più comuni, e sarà analizzata la figura del frontaliere svizzero.

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Chi è il lavoratore frontaliero?

Spesso questi lavoratori sono stati definiti come soggetti pendolari, che ogni giorno per lavorare dovevano recarsi in un altro Paese limitrofo o in zone di frontiera, soprattutto perché il compenso economico previsto era più vantaggioso. Una definizione di lavoratore frontaliero è data dall’articolo 1 lettera B Regolamento 1408/71/CEE il quale cosi recita: il termine «lavoratore frontaliero» designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall'impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza...”. Inoltre, si sottolinea la differenza con il soggetto che lavora all’estero. Infatti, quest’ultimo è colui che si reca all’estero in modo esclusivo per poter espletare la propria attività lavorativa per un tempo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi, mentre il lavoratore di frontiera, seppur residente in Italia, svolge l’attività recandosi nei Paesi limitrofi solamente entro un arco di tempo limitato ad effettuare il proprio lavoro. Dunque, rileva una peculiarità dei lavoratori di frontiera, ovvero che questi devono rientrare o in giornata o durante la settimana presso la propria residenza.

Qual è il regime di tassazione dei lavoratori di frontiera?

Il lavoratore di frontiera ha non di rado dubbi in merito alla propria posizione fiscale, e si chiede a chi deve pagare le tasse. In primis, è da sottolineare che il lavoratore frontaliero è soggetto ad una particolarità, ossia il reddito di lavoro dipendente svolto nelle zone di frontiera è sottoposto ad una decurtazione dell’importo pari ad euro 7.500, la c.d. franchigia di esenzione, che è adoperata in misura fissa e non è rapportata alla durata del rapporto durante l’anno. Di conseguenza, per poter procedere con l’applicazione di tale regime è importante seguire tali passaggi, ossia occorre determinare sia tutte le somme che i valori che gli sono stati corrisposti relativamente al reddito di lavoro di frontiera;  poi provvedere alla riduzione da questo  importo annuo, della c.d. franchigia di esenzione che, ai sensi dell’ art. 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 è prevista in materia di Irpef per i redditi di lavoro dipendente prestati in zona di frontiera, ed è pari a 7.500 euro; infine, si deve applicare la tassazione Irpef su questa differenza, in base a quanto disposto dal Tuir.

Naturalmente quanto disposto deve coordinarsi con la regolamentazione prevista dalle Convenzioni che l’Italia ha stipulato con i Paesi limitrofi, poiché del resto queste ultime disposizioni, in quanto speciali, prevalgono rispetto alla normativa interna.

Si riporta il caso del lavoratore di frontiera in Svizzera. A tal proposito una definizione di lavoratore frontaliero svizzero è possibile desumerla dall’articolo 3 del Decreto 4 agosto 2016 del Mef, il quale così recita: “la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai Comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l’Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese”. Di conseguenza, si può definire frontaliero svizzero colui che risiede presso uno dei comuni italiani che rientrano nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l’Italia o chi svolge il lavoro in uno dei cantoni detti.

Per quanto concerne i suddetti contribuenti si richiama l’Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, il quale all’art. 1 dispone che: “i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”; pertanto la tassazione del reddito avviene solamente nello Stato elvetico, Stato nel quale è svolta l’attività”.

In seguito, poi è prevista la c.d. compensazione finanziaria, e precisamente i cantoni svizzeri devono effettuare un versamento a favore dei Comuni nei quali risiedono i lavoratori frontalieri relativamente ad una parte delle imposte che il contribuente di frontiera ha versato ai Cantoni elvetici (i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese). Infine, giova richiamare la risoluzione n. 38/E datata 28 marzo 2017la quale è intervenuta per chiarire la posizione di quei contribuenti frontalieri che risiedono nei comuni oltre 20 Km dal confine disponendo che “qualora il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliero disti più di 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri, in luogo dell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974, troverà applicazione l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con la Confederazione Svizzera”.

Quindi, sintetizzando quanto detto possiamo dire che coloro che lavorano in Svizzera ma la loro residenza è nei comuni entro 20 km dal confine di uno dei cantoni elvetici, deve pagare le imposte solo presso il paese in cui ha prodotto il reddito, e pertanto in Svizzera. Invece, per coloro la cui residenza è in comuni oltre 20 km dal confine deve pagare le tasse anche in Italia, con una franchigia, come abbiamo visto, pari a 7.500 euro, che è detratta dal reddito totale sul quale si calcola l’imposta Irpef.

Questi sono solo alcuni degli aspetti fiscali rilevanti per i frontalieri italiani. Tuttavia, tante sono le cose da considerare quando si decide di andare a lavorare all’estero. Meglio prevenire, consultando un professionista, che rischiare di far tutto da soli con il pericolo di sbagliare e commettere dei gravi errori.

 

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