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Corte di Cassazione, Sez. 5,
Ordinanza n. 5824 del 3 marzo 2020
Rilevato che:
La premessa in fatto della presente controversia -per come si legge nella sentenza impugnata- è costituita dalla impugnazione, da parte di S. S. srl, di "due cartelle di pagamento aventi ad oggetto rispettivamente un recupero di imposta [IVA anno 2003] di euro 117.064,00 e un omesso versamento di euro 58.746,00, oltre sanzioni per euro 35.119,20 e 17.365,57", e dalla corresponsione, "nelle more della fissazione dell'udienza, [de]gli importi indicati nella cartelle, ivi compresa la somma delle sanzioni"; la adita commissione tributaria di Bergamo, con sentenza 62/2008, accoglieva parzialmente i ricorsi (riuniti) con riferimento all'imposta e rigettandoli quanto alle sanzioni per omessa dichiarazione; avverso detta sentenza, limitatamente al capo concernente le sanzioni, proponeva appello la contribuente invocando l'applicazione della norma di cui all'art. 5 comma 1 d. Igs. 471/1997, secondo cui la sanzione effettivamente irrogabile sarebbe pari ad euro 258,23; con sentenza 325/2010 -divenuta definitiva perché non impugnata- la commissione tributaria regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia dichiarava l'appello inammissibile; prima che tale sentenza venisse pronunciata, la società contribuente presentava due istanze di rimborso delle sanzioni ritenute erroneamente applicate ed incassate dall'ufficio.
La società contribuente impugnava con distinti ricorsi -così si legge nella sentenza impugnata con l'odierno ricorso per cassazione- "il silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia delle Entrate di Bergamo alle richieste di rimborso presentate per le sole sanzioni, in materia di IVA anno 2003, per un ammontare di complessivi euro 52.488,77, ritenute indebitamente incassate dall'ufficio"; parte istante deduceva che la sanzione contenuta nelle cartelle era stata comminata in ragione del presunto mancato versamento del tributo, pari al 30% della imposta, erroneamente ritenuta non versata, laddove siffatta sanzione era applicabile esclusivamente nei casi di omesso o tardivo versamento e non ai casi di omessa dichiarazione, omissione ravvisabile nella fattispecie nella quale essa parte aveva solo omesso la presentazione della dichiarazione, assoggettabile alla sanzione minima di euro 258,23;
si costituiva in giudizio l'ufficio per il rigetto del ricorso in forza del principio del ne bis in idem, per l'inesistenza del presupposto normativo legittimante l'invocata restituzione delle somme, insistendo per la legittimità delle sanzioni inflitte ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 471/97.
- La commissione tributaria provinciale di Bergamo rigettava i ricorsi -previa riunione dei medesimi- dichiarandoli inammissibili.
- La società contribuente proponeva appello avverso detta sentenza, che censurava per essersi limitata ad affermare che "le sanzioni erano state indicate come dovute nella sentenza 62/2008" della CTP di Bergamo, sopra menzionata; precisava inoltre che la causa petendi non concerneva la debenza delle sanzioni, bensì il quantum; invero -assumeva l'appellante avendo la predetta sentenza accolto la domanda quanto all'imposta con rigetto della parte relativa alle sanzioni dovute per omessa dichiarazione, le sanzioni applicabili erano quelle previste dall'art. 5 d. Igs. 471/97 pari ad euro 258,23 e non per omesso o tardivo versamento delle imposte.
- Nel contraddittorio tra le parti (l'ufficio infatti si costituiva anche in appello per chiedere la conferma della sentenza impugnata), la commissione tributaria regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia rendeva la sentenza -oggetto del presente ricorso- con la quale riformava la sentenza di primo accogliendo i ricorsi (riuniti) proposti dalla contribuente, alla stregua dei seguenti motivi: premesso che l'accertamento di un tributo non versato comporta l'applicazione della sanzione pari al 30% dell'imposta, il secondo giudice rilevava che la sentenza 62/2008 ha deciso per l'applicazione relativa all'omessa dichiarazione, la quale comporta l'applicazione dell'art. 5 d. Igs. 471/97, con la conseguenza che "L'oggetto del presente contenzioso è rappresentato dalla richiesta di rimborso delle sanzioni per omesso e/o tardivo versamento, annullate a seguito di sentenza" e, non avendo la contribuente "posto in essere operazioni attive" e non avendo "maturato alcun debito tributario, così come sancito dai giudici di prime cure, l'unica sanzione applicabile è quella minima di euro 258,23", definendo priva di pregio la dedotta violazione del principio del ne bis in idem, a ragione del fatto che -così conclude la motivazione della sentenza impugnata- "Nel caso devoluto a questo collegio, oggetto del giudizio è la corretta applicazione della sanzione per omessa dichiarazione e il conseguente rimborso delle somme corrisposte dal contribuente a titolo di sanzioni che devono essere necessariamente rimborsate atteso che apposita sentenza le ha annullate".
- Per la cassazione della summenzionata sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.
- Resiste con controricorso la società contribuente.
- La società controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
- Si deve preliminarmente dare atto che -per come si evince dalla memoria ex art. 378 c.p.c. e dalla documentazione ad essa allegata- per effetto di atto di fusione per incorporazione per notaio M.L. del 30.7.2018 S. srl ha incorporato S.S. srl., di questa assumendo i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, sorti anteriormente alla fusione, ivi compreso il presente, in ordine al quale concludeva per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
- I motivi di cui consta il ricorso recano: 1) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)"; 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 d. Igs. 471/97 (art. 360 n. 3 c.p.c.)".
- Con il primo motivo l'ufficio ricorrente deduce la violazione del principio del ne bis in idem: la CTR, nel precisare che l'oggetto delle due controversie fosse differente, sarebbe incorsa in errore per avere affermato "che le somme corrisposte dalla contribuente a titolo di sanzioni devono essere necessariamente rimborsate, atteso che apposita sentenza le ha annullate", motivando con il richiamo a quanto illustrato nei precedenti gradi di giudizio.
- Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata ha -correttamente incentrato la propria analisi sulla sentenza 62/2008 della CTP di Bergamo, dalla cui lettura si ricava che il giudicato si è formato con riguardo alle imposte -chiarendo le ragioni per cui l'imposta portata nelle cartelle non era dovuta- nulla dicendo essa quanto alle sanzioni; peraltro, il rigetto del ricorso in ordine alle sanzioni contenute nelle cartelle di pagamento in uno alla ritenuta dovutezza, di contro, di quelle per omessa dichiarazione, lascia intendere che la sentenza in commento abbia individuato le sanzioni dovute in quelle conseguenti alla omessa dichiarazione e non all'omesso o tardivo versamento.
Per le ragioni esposte è da escludere che sulla questione controversa delle sanzioni si sia formato il giudicato.
Con il secondo motivo, l'ufficio ricorrente -dopo avere richiamato circostanze relative al rapporto credito/debito in tema di IVA, rapporto esaminato e definito con la sentenza 62/2008 divenuta cosa giudicata e pertanto inconferenti nella presente sede- deduce che la CTR avrebbe dovuto applicare l'art. 13 del d. Igs. 471/97.
Anche tale censura è destituita di fondamento, dal momento che -richiamati gli argomenti esposti a commento del primo motivo in ordine alla interpretazione ed estensione del giudicato con riferimento alla menzionata sentenza del 2008-la norma invocata ha come presupposto il mancato pagamento dell'IVA, mentre nella specie -per come accertato dalla predetta sentenza, divenuta definitiva- nessun debito IVA era maturato in capo alla contribuente.
In conclusione, non sussiste debito tributario IVA a cui commisurare la sanzione con la conseguenza che si applica esclusivamente il comma 1 dell'art. 5 del d. Igs. 471/97.
- Il ricorso va dunque rigettato con conferma della sentenza impugnata.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Roma, 2 ottobre 2019
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