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Dropshipping ed aspetti fiscali: 3 cose da sapere

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Dropshipping ed aspetti fiscali: 3 cose da sapere

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Vuoi aprire un e-commerce ma non hai un tuo prodotto? Vuoi vendere online ma non hai un magazzino?

In questa guida parleremo della vendita in Dropshipping e faremo luce su alcuni degli aspetti fiscali che ne derivano.

Andiamo con ordine.

Che cos'è?

Il Dropshipping è una modalità di vendita online che permette di vendere un prodotto senza averne la materiale disponibilità nel magazzino e di non dover gestire spedizioni o evadere ordini, abbattendo così i relativi oneri e costi.

Come funziona?

Un fornitore mette a disposizione un catalogo prodotti (con relative fotografie illustrative, dati tecnici e descrizione dei prodotti), il venditore pubblica sul suo sito e-commerce una parte o tutto il catalogo e si occupa esclusivamente della vendita (e relativa pubblicità, acquisizione clienti etc...).

Ma adesso dai un'occhiata a queste 3 cose (tra tante altre) che devi conoscere sul Dropshipping:

1) Il Dropshipping. Vendita e tassazione.

Come già accennato, il dropshipping è una modalità di vendita online che consente al venditore di non farsi carico degli oneri e spese legate alle fasi dello stoccaggio, imballaggio e spedizione della merce, tipiche della vendita ordinaria, dovendosi occupare esclusivamente di pubblicizzarla e venderla e dove i prodotti venduti vengano spediti direttamente dal fornitore all’acquirente.

Si tratta di una operazione a struttura triangolare dove tre operatori economici (di norma appartenenti a differenti Paesi) stipulano un contratto in base al quale il fornitore si occupa delle fasi relative allo stoccaggio, imballaggio e spedizione della merce, mentre il venditore della fase di marketing e vendita diretta all'acquirente.

In base alla residenza degli operatori coinvolti nella transazione si distingue:

- Il Dropshipping nazionale o interno: in presenza di  operatori residenti in Italia;

- Il Dropshipping comunitario: in presenza di operatori appartenenti a tre diversi  Paesi Ue;

- Il Dropshipping extraeuropeo: caratterizzato dalla presenza di almeno un operatore economico appartenente ad un Paese extra-Ue.

Proprio quest'ultima ipotesi richiede particolare cautela.

Tieni conto che nel dropshipping fornitore e venditore hanno di norma  dei rapporti a distanza e che, a maggior ragione, in caso di fornitore appartenente ad un Paese extra-UE, il venditore potrebbe ignorare più o meno totalmente il livello di affidabilità del fornitore e non avere garanzie sul corretto assolvimento degli adempimenti fiscali richiesti dall’Unione europea ai fini dell’importazione della merce nel proprio mercato.

I rischi sono sempre dietro l'angolo: è il caso dei pericoli connessi all'importazione di prodotti contraffatti.

2) Dropshipping. Responsabilità per il mancato versamento di IVA e dazi doganali.

Un tema molto dibattuto in dottrina e giurisprudenza, e che coinvolge anche il diritto sovranazionale, è quello della responsabilità del venditore. Infatti, nonostante la mancata partecipazione materiale di quest'ultimo al procedimento di stoccaggio, imballaggio e spedizione della merce, non è esente da responsabilità per il caso in cui il fornitore non abbia provveduto al versamento dell’IVA e dei dazi doganali al momento dell’immissione della merce nel territorio dell’Unione europea.

Chi è considerato responsabile?

Leautorità fiscali potranno procedere ad accertamenti al fine di recuperare le imposte dovute e non saldate in sede di importazione e ben potranno rivolgersi tanto al fornitore  della merce  quanto al venditore ma anche all'acquirente finale.

Per questo il venditore deve porre in essere, a pena di responsabilità, tutte le verifiche necessarie a stabilire che le procedure di vendita vengano poste in essere nel rispetto della normativa e delle Convenzioni (ad esempio verificando la regolarità della fase d' importazione della merce nel territorio europeo e rispetto alla tassazione)

3) Il parere della Corte di Giustizia Europea

In materia di responsabilità del venditore uno spunto interessante è offerto dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella causa C-454/10 – riguardante un venditore in modalità dropshipping che attraverso eBay, si era occupato della vendita di  merce di provenienza dalla Cina nell'Unione Europea, tale pronuncia  ha stabilito che: ”va considerato debitore dell’obbligazione doganale sorta per effetto dell’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione europea colui che, pur senza concorrere direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare, circostanza che spetta al giudice del rinvio acclarare”.

Da tale pronuncia si può trarre almeno una conclusione, ovvero: che per l'imputazione di responsabilità a carico del venditore non sia rilevante la sua estraneità (e quindi la sua non conoscenza o buona fede) alla rappresentazione mendace fatta dal dropshipper.

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Come abbiamo visto, la vendita in Dropshipping e i relativi aspetti fiscali presentano delle particolarità che richiedono delle accortezze ed eventuali condotte irregolari potrebbero generare controlli e sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, oltre agli aspetti prettamente commerciali, nelle vendite in dropshipping è necessario verificare con precisione ed esperienza anche gli aspetti tributari, per non violare la normativa fiscale ed evitare indesiderate sanzioni pecuniarie.

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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di Dropshipping e aspetti fiscali. Tuttavia, le cose da sapere sono molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

 

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