IL SINDACATO DELLA CASSAZIONE RISPETTO ALLA SENTENZA IMPUGNATA. IL LIMITE NELLA VALUTAZIONE DI LEGITTIMITÀ DEI PROFILI LOGICO-GIURIDICI.
NOTIFICAZIONE A MEZZO DI SERVIZIO POSTALE. UN CASO DI IRREPERIBILITÀ RELATIVA. I GIUDICI DI SECONDO GRADO HANNO ERRATO NEL RITENERE PERFEZIONATA LA NOTIFICA DELL'INVITO CON LA COMPIUTA GIACENZA.
MOTIVAZIONE CARENTE. ACCOLTI IL SECONDO E IL QUARTO MOTIVO PROPOSTI DALLE RICORRENTI.
L'IDONEITÀ DELLA PERIZIA DI PARTE SPROVVISTA DI VALORE PROBATORIO A FONDARE LA DECISIONE DEL GIUDICE. LA CASSAZIONE DÀ RAGIONE ALLA CONTRIBUENTE.
PROPORRE UN “NON MOTIVO” ALLA CORTE DI CASSAZIONE. RIGETTATO IL RICORSO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
MOTIVAZIONE “PERPLESSA” E VIOLAZIONE DEL MINIMO COSTITUZIONALE( articolo 111, comma 6): QUANDO LA SENTENZA RIPORTA REITERATAMENTE FORMULE DUBITATIVE. CASSATA LA SENTENZA IMPUGNATA.
SUL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE. UN CASO.
UN CASO DI NULLITÀ DELLA CARTELLA ESATTORIALE: L'INCOMPLETEZZA DELL'ATTO.
IL RICORSO PROPOSTO DAL FISCO É INAMMISSIBILE PER MANCANZA DI AUTOSUFFICIENZA DELLA CENSURA. UN CASO
LA CORTE DI CASSAZIONE HA ACCOLTO IL RICORSO PROPOSTO DAL RICORRENTE ANCORCHÉ PER RAGIONI DIVERSE DA QUELLE DA LUI SOSTENUTE