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IL SINDACATO DELLA CASSAZIONE RISPETTO ALLA SENTENZA IMPUGNATA. IL LIMITE NELLA VALUTAZIONE DI LEGITTIMITÀ DEI PROFILI LOGICO-GIURIDICI.

NOTIFICAZIONE A MEZZO DI SERVIZIO POSTALE. UN CASO DI IRREPERIBILITÀ RELATIVA. I GIUDICI DI SECONDO GRADO HANNO ERRATO NEL RITENERE PERFEZIONATA LA NOTIFICA DELL'INVITO CON LA COMPIUTA GIACENZA.

MOTIVAZIONE CARENTE. ACCOLTI IL SECONDO E IL QUARTO MOTIVO PROPOSTI DALLE RICORRENTI.

L'IDONEITÀ DELLA PERIZIA DI PARTE SPROVVISTA DI VALORE PROBATORIO A FONDARE LA DECISIONE DEL GIUDICE.  LA CASSAZIONE DÀ RAGIONE ALLA CONTRIBUENTE.

PROPORRE UN “NON MOTIVO” ALLA CORTE DI CASSAZIONE. RIGETTATO IL RICORSO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

MOTIVAZIONE “PERPLESSA” E VIOLAZIONE DEL MINIMO COSTITUZIONALE( articolo 111, comma 6): QUANDO LA SENTENZA RIPORTA REITERATAMENTE FORMULE DUBITATIVE. CASSATA LA SENTENZA IMPUGNATA.

Mercoledì, 29 Marzo 2023 22:29

SUL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE. UN CASO.

SUL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE. UN CASO.

UN CASO DI NULLITÀ DELLA CARTELLA ESATTORIALE: L'INCOMPLETEZZA DELL'ATTO.

IL RICORSO PROPOSTO DAL FISCO  É INAMMISSIBILE PER MANCANZA DI AUTOSUFFICIENZA DELLA CENSURA. UN CASO

LA CORTE DI CASSAZIONE HA ACCOLTO IL RICORSO PROPOSTO DAL  RICORRENTE ANCORCHÉ PER RAGIONI DIVERSE DA QUELLE DA LUI SOSTENUTE