Massima: “L’erroneità della norma richiamata rende nullo l’avviso di accertamento.
L’accertamento tributario deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano la pretesa impositiva e se la norma indicata è errata viene meno un presupposto indispensabile per la validità del provvedimento”. “Nel caso di specie l’Ufficio aveva emesso un atto di accertamento contestando la violazione dell’articolo 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 tuttavia in concreto non contestava le ritenute a titolo d’imposta effettuate dall’appellante ma la natura elusiva del contratto di finanziamento sulla base del quale erano state operate le ritenute”. (M.M.)