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DLP

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Estratto: «costituisce indirizzo ermeneutico consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale: «in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria».

Estratto: “Nella fattispecie, pur senza assumere una sorta di "inerenza presuntiva" e ribadito il meccanismo dell'onere probatorio, gli accordi infragruppo appaiono sussistenti sulla base della documentazione societaria, tra cui i verbali di organi sociali, rispetto ai quali i fondati dubbi sulla (parziale) documentazione postuma non risultano decisivi. I documenti artefatti o postumi, di rilevanza interna, non valgono ad avvalorare la fittizietà di servizi di supporto la cui esistenza risulti da documenti contabili e/o societari di data certa. D'altra parte, l'effettiva utilità ritratta dalla controllata è desumibile dalla attività di assistenza e coordinamento effettivamente svolta dalla capogruppo”.

Estratto: “la mancata produzione di componenti reddituali, stante la gratuità del mutuo tra società transfrontaliere appartenenti allo stesso gruppo, fa venire meno lo stesso elemento costitutivo della fattispecie abusiva dell'indebito risparmio fiscale riconducibile alla norma(...)”.

3 PAESI A BASSA TASSAZIONE CON UN SISTEMA WORDLWIDE TAXATION IN CUI TRASFERIRTI (E TRASFERIRE LA TUA RESIDENZA FISCALE)

Estratto: “(...) si evince che la società non è incorsa in alcun errore al momento della dichiarazione fiscale, ma ha semplicemente fatto legittima applicazione di una disciplina più favorevole. Piuttosto, è l'Agenzia che intende equiparare la rettifica dell'imposta, nel caso di specie, alla correzione di un errore dichiarativo, per poi richiamare la nuova formulazione della disposizione sulle dichiarazioni integrative/correttive (art. 2, co. 8 e 8 bis, D P R. n. 322/1998), introdotta dall'art. 5 del D.L. n. 193/2016, che ha esteso la possibilità di emendare la dichiarazione fiscale sino alla scadenza del termine per l'accertamento, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione emendativa degli interessi sul tributo da rimborsare”.

Estratto: “(...)è possibile affermare che nel caso in esame è di tutta evidenza l'esistenza di un accordo sinallagmatico che esclude quindi l'esistenza sia di una concessione traslativa, che di una concessione-contratto o accordo sostitutivo di concessione come sostenuto dai giudici di prima istanza.

Infatti, non può trattarsi di una concessione traslativa poiché, proprio in virtù dell'esistenza di un accordo sinallagmatico - ove sono declinati prestazioni ed obblighi cui il vettore deve attenersi - non può sussistere un provvedimento attraverso il quale la pubblica amministrazione si spogli di attività ad essa riservate trasferendole in capo ad un terzo, assieme alla potestà di gestirla autonomamente”.

STIPULA DI NEGOZIO FIDUCIARIO: QUALI IMPOSTE SONO DOVUTE? UN CASO IN CUI LA CORTE DI CASSAZIONE FA CHIAREZZA. RESPINTO IL RICORSO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE AVEVA EMESSO UN AVVISO DI LIQUIDAZIONE RITENENDO APPLICABILI LE IMPOSTE DI DONAZIONE, IPOTECARIA E CATASTALE

Pasticcerie: quando il calcolo basato sul peso delle materie prime porta ad accertamenti tributari illegittimi

Estratto: “la CTR affermando: " (...) che la rilevata assenza di uno specifico impianto di censure equivale, sotto il profilo sostanziale, ad una rinuncia degli appellanti a proporre, contravvenendo al disposto del citato art. 53, validi motivi di appello" si è discostata dai principi regolatori della materia”.

Estratto: “La motivazione della sentenza impugnata è apparente perché non controllabile nel suo iter logico, disancorata da precisi riferimenti al quadro probatorio e astrattamente idonea ad essere applicata ad un numero indefinibile di fattispecie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

Dalla lettura della decisione si evince che si controverte sull'applicazione dello studio di settore, si citano precedenti giurisprudenziali relativi all'onere della prova, ma non vi è una conclusione del sillogismo che ancori il ragionamento astratto di diritto agli elementi di fatto della fattispecie, aderendo - se ritenuto del caso -  motivazione del giudice di prime cure, ma in modo critico e ponderato (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018, Rv. 651516 - 01)”.