Estratto: “la CTR si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado laddove questa ha "legittimamente determinato la percentuale di ricarico del costo del venduto nella misura del 130% riconoscendola come "corretta" ma senza indicare in base a quali criteri fosse pervenuta a siffatto riconoscimento a parte un generico riferimento alla "antieconomicità dell'attività d'impresa" derivante da indimostrate "gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività esercitata".