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TASSAZIONE A SOCIETA' ITALIANA SUI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE  TELEVISIVA  SVOLTE DA PARTE DI UN  EX CALCIATORE RESIDENTE NEL REGNO UNITO SENZA SEDE FISSA IN ITALIA.  ANNULLATO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO STANTE L'ASSENZA DI OBBLIGO D RITENUTE FISCALI IN MANCANZA DI SEDE FISSA DEL COLLABORATORE (ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Convenzione Italia-Regno Unito).

Estratto: “le tesi dell'Agenzia sono infondate ed illegittime, in riferimento al preciso disposto ex art. 14 della Convenzione Italia- Regno Unito, considerando che la presenza del signor X presso gli studi della società XX, è limitata nel tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività collaborativa concordata con la società medesima, presso cui lo stesso non ha una base fissa, nè si avvale della struttura della società, di un ufficio, di personale, di linee telefoniche dedicate o d'altro, stante la mera presenza in date concordate tra le due parti. Inoltre sussiste una clausola di esclusiva, stabilita nel contratto di collaborazione, in base alla quale il signore può ricevere clienti, nè rilasciare interviste ad altri operatori televisivi, per cui non sussiste alcuna autonomia nello svolgimento dell'attività presso la società. Quanto testè esposto dimostra palesemente la carenza di una base fissa, presso la società, nello Stato Italiano”.

Estratto: “si precisa che necessitano , per qualificare un prodotto come "videocamera" le seguenti condizioni;-essere in grado di registrare filmati sia sulla memoria interna , sia su supporti esterni;- poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video Nessuna di queste caratteristiche e' presente negli apparecchi in discussione e quindi nell'ambito della Tariffa doganale non possono essere classificati come ''videocamera digitale,'"ma devono essere classificati come "fotocamera digitale" Quanto alle ITV ( informazioni Tariffe Vincolanti) invocate dalla Dogana riguardano altri prodotti”.

Estratto: “a mente dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 23/11, nel caso di atto traslativo di diritto reale immobiliare ove l'alienante abbia dichiarato l'accettazione tacita di eredità, la trascrizione di questa deve ritenersi direttamente conseguente rispetto all'atto traslativo, posto che la trascrizione medesima, in forza dell'art. 2648, comma 3 e.e., viene richiesta sulla base dell'atto che ha importato l'accettazione tacita. Ne consegue la esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, posto che il presupposto di imposta di cui all'art. 10, comma 1 e 2 cit., non è dato dalla accettazione dell'eredità, che in se è antecedente rispetto all'atto di disposizione del diritto ereditato, quanto dalla trascrizione di questa che è possibile in ragione di quanto dichiarato dall'erede nell'atto traslativo del diritto reale e, pertanto, è conseguente a questo”.

Estratto: “Nel caso di specie l'Ufficio risulta avere omesso di procedere a(...)verifica con riferimento alla documentazione allegata all'istanza di autotutela proposta dalla contribuente per contestare l'accertamento, comprensiva del bilancio di esercizio della società conduttrice S.P.D. srl regolarmente depositato, costituente un ulteriore elemento atto a suffragare, valutato nel contesto degli altri elementi precisi e concordanti, la rilevanza probatoria e l'efficacia ai fini fiscali dell'intervenuto accordo di riduzione del canone di locazione”.

Estratto: “il contribuente professionista svolge la propria attività di medico legale, effettuando perizie per l'autorità giudiziaria e per enti assicurativi o studi legali, senza un'organizzazione eccedente quella minima indispensabile per l'attività stessa, in assenza di lavoratori dipendenti, avvalendosi, in via saltuaria ed occasionale, di collaboratori esterni ed, in caso di perizie per conto dell'autorità giudiziaria, utilizzando beni strumentali indispensabili, quali un automezzo, necessario per le vacazioni tra i vari distretti dei tribunali, un computer ed una fotocamera, indispensabili per documentare gli accertamenti medico - legali effettuati, nonchè mobili d'ufficio minimali; ciò risulta dai quadri documentali già allegati e versati in causa dal contribuente, relativamente agli anni in accertamento, 2013 e 2014, ai compensi percepiti, ai costi di lavoro dipendente, pari a zero, stante la già menzionata assenza dello stesso, alle spese mensili dello studio ed agli ammortamenti, dati ed elementi tutti non contestati fondatamente e soprattutto con controprove da parte dell'Agenzia e ritenuti dalla Commissione, anche nella presente sede d'appello, non eccedenti l'indispensabilità per lo svolgimento dell'attività menzionata.”.

Estratto: “In realtà, il metodo, per come applicato, risulta oggettivamente avulso e disancorato dalle effettive circostanze fattuali, presupposto della fattispecie concreta, come dedotte dalle parti, limitandosi l'Ufficio ad affermare di averle considerate, affermazione priva della concreta dimostrazione e comunque smentita dalla lettura del contenuto dell'atto di rettifica e liquidazione. In altri termini, è corretto affermare, come rileva la sentenza impugnata, che l'Ufficio ha erroneamente impiegato una metodologia basata sul solo fatturato, applicando ad esso una percentuale astratta ed uniforme del 20%, che trascura gli elementi differenziali dei 4 punti vendita in esame, senza tenere in considerazione la incidenza dei costi e quindi la situazione reddituale, che caratterizza l'azienda oggetto di valutazione”.

Estratto: “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale".

SECONDO L'AGENZIA DELLE ENTRATE I PRIMI GIUDICI HANNO ERRATO NEL RITENERE L'UTILIZZO DEI MARCHI UNA SEMPLICE CONSEGUENZA DELL'UTILIZZO DEI CIRCUITI DI PAGAMENTO. RIGETTATO L'APPELLO: LA SENTENZA IMPUGNATA SI È BASATA SU DI UN GIUDIZIO CHE HA CORRETTAMENTE VALUTATO LA “SOSTANZA ECONOMICA DELLE OPERAZIONI”.

Estratto: “ L'articolazione dell'organizzazione, il numero di soggetti coinvolti e la molteplicità delle attività erogate identificano, ad avviso di Questa Commissione, una realtà complessa che non può essere inquadrata - come preteso - in termini riduttivi di "utilizzo e sfruttamento di beni immateriali" da intendersi quali marchi e know - how connesso ai sistemi di pagamento. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle reti di comunicazioni che veicolano nei corrispondenti circuiti le richieste e le autorizzazioni di spesa, alle operazioni di contabilizzazione e pareggio dei conti, alla gestione dei POS presso gli esercenti: attività, queste, che si avvalgono di strumenti non certo qualificabili come beni immateriali e che esigono servizi peculiari altamente specializzati. Rispetto ad esse, l'utilizzo e sfruttamento dei marchi identificativi risulta sì presente - perché strumentale a garantire l'operatività dei flussi di pagamento - ma anche residuale. E', pertanto, coerente qualificare - secondo quanto fatto dai primi giudici - i corrispettivi versati dalla contribuente quali commissioni per i servizi di pagamento delle carte e remunerazione delle molteplici prestazioni erogate”.

Estratto: “si ritiene che l'inerenza sia una nozione pre giuridica di origine economica che comprende ogni costo che appartiene alla produzione dell'imprenditore, da determinare in funzione dei beni e dei servizi acquistati. E' agevole riscontrare tale requisito nell'acquisto delle materie prime ed in genere dei beni strumentali all'esercizio dell'attività ed in tali casi il disconoscimento del costo è onere dell'ufficio finanziario: Quando invece si tratta di altri beni o servizi (come le sponsorizzazioni o le prestazioni pubblicitarie) è il contribuente a dover dimostrare il collegamento funzionale, anche in termini quantitativi atteso che (si rimanda al testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 15250 del 2012) agli uffici finanziari compete pure il potere di stabilire congruità e proporzione dei costi rispetto ai ricavi dell'impresa”.

Estratto: “contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici l'obbligo di motivazione dell'atto accertativo non può ritenersi soddisfatto.

Le ragioni di fatto e di diritto del maggior valore attribuito al bene, riposano, tra l'altro, per stessa ammissione dell'Ente impositore, su pregressi atti di accertamento ICI dagli anni dal 2008 al 2011 le cui notifiche, nonostante l'ordine del giudice, non sono state depositate in questa sede e quindi bisogna concludere che i relativi accertamenti non siano mai entrati nella sfera di conoscenza della parte e vanno pertanto espunti dai presupposti motivazionali dell'atto”.