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Estratto: “Tanto premesso sugli effetti della violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, è opportuno precisare, per quanto qui interessa, che esso è ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte applicabile, oltre che all'ipotesi di verifica, anche a quella di accesso - concludendosi anche tale accertamento con la sottoscrizione e consegna del processo verbale delle operazioni svolte (Cass. 05/02/2014, n. 2593) - ed a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, sia perché la citata disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni; sia perché, anche in caso di accesso breve, si verifica l'intromissione autoritativa dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato articolo 12 (Cass. 21/11/2018 , n. 30026; Cass. 09/07/2014 , n. 15624, ex plurimis).

Estratto: “L'omessa considerazione di fatti controversi e decisivi per il giudizio appare inoltre configurabile, così come denunciato dal ricorrente, con riferimento al fatto che il contribuente, nell'anno d'imposta in questione, ha svolto solo a tempo parziale l'attività di ingegnere, contemporaneamente a quella di docente universitario. Si tratta di una circostanza che, come risulta dagli atti processuali e dai documenti richiamati e riprodotti in parte nel ricorso e prodotti dal ricorrente, era stata allegata dal contribuente nel corso dei giudizi di merito, era stata oggetto di specifiche produzioni istruttorie (omissis) ed ha natura potenzialmente decisiva al fine di verificare la ragionevolezza delle giustificazioni dello scostamento dei compensi dichiarati rispetto a quelli medi accertati in base allo studio di settore”.

Estratto: “le transazioni infragruppo interne non sono soggette alla valutazione del valore normale ex art. 9 tuir, né una eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato può, di per sé, fondare una valutazione di elusività dell'operazione”.

Estratto: “la novità delle difese dell'amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impositivo impugnato deve essere necessariamente verificata in base non solo (e/o non tanto) alle controdeduzioni di primo grado della stessa ma, soprattutto, in stretto riferimento alla "pretesa effettivamente avanzata con detto atto", ovverosia "alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati”.

Estratto: “il motivo è infondato; 4.1. come si legge anche nella motivazione di Cass. n. 11640 del 2019, cit., «l'Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all'art. 50-bis, comma 4, lett. b), del di. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla I. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all'adempimento, sebbene tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione”.

Estratto: “la giurisprudenza di legittimità si è ormai attestata nel senso che il termine triennale di prescrizione possa essere interrotto solo se la notitia criminis intervenga prima della scadenza, non rilevando di per sé la mera circostanza che la fattispecie sia penalmente rilevante. In tal senso, ex multis, Cass. n. 14016/2012”.

Estratto: “Nel caso di specie il giudice tributario, riconosciuta l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio, non offre tuttavia alcuna verificabile motivazione riguardo ai criteri ed alle ragioni che lo inducono a ridurre ad € 2.000,00 il ricavo presunto di ciascun servizio funebre facendo mero ricorso all'equità, ed in tali limiti - dovendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo (da ultimo Cass. 10656/09) - il ricorso va accolto”.

Nel corso del ciclo di interviste agli studiosi di comunicazione e persuasione ho avuto modo di conoscere Michele Bresciani, autore di libri dedicati alla comunicazione e docente in corsi riguardanti l’ambito della comunicazione persuasiva. Dai tanti spunti affiorati nel corso delle chiacchierate con Michele, che mi hanno incuriosito oltre che colpito, emerge questa serie di articoli, in cui Michele, pensando proprio a noi avvocati, ci racconterà degli aneddoti e condividerà alcune riflessioni, che possono spingerci ad osservare meglio degli aspetti comunicativi utili per gli avvocati. L'articolo di oggi è intitolato: "Effetto priming: le parole cambiano il mondo. Possono le parole che usiamo influenzare il pensiero di chi legge un atto?".

Estratto: “l'affermazione dell'Agenzia delle Entrate che la CTR non avrebbe esaminato il thema decidendum, consistente nella verifica della reale esistenza di un rapporto negoziale effettivo, in presenza di "sospette triangolazioni", a prescindere dalla "materiale" esistenza delle operazioni contestate non tiene conto che la ripartizione dell'onere della prova imponeva comunque alla pubblica amministrazione di dimostrare che il "rapporto negoziale effettivo" e le "sospette triangolazioni" si erano tradotte in operazioni "oggettivamente" inesistenti”.

Estratto: “le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte Costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della «tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità”.